LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936
Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina composizione, nomina, durata, attribuzioni e funzionamento del CNEL, con regole su consultazioni, archivi contrattuali, banca dati del lavoro, rapporti annuali e spese. La normativa è originaria del 1986 ma molte disposizioni risultano poi modificate o abrogate; resta rilevante solo per gli aspetti ancora vigenti del CNEL.
Disciplina del CNEL
Disciplina del CNEL
La legge regola la composizione, le funzioni e l’organizzazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituito dall’art. 99 della Costituzione. Definisce inoltre i meccanismi di nomina, la durata in carica, gli strumenti consultivi e documentali, nonché alcuni profili finanziari e di personale.
Composizione, nomina e durata
Il CNEL è composto da 64 consiglieri oltre al presidente: 10 esperti, 48 rappresentanti delle categorie produttive e 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Sono previsti anche due vicepresidenti eletti dall’assemblea in unica votazione.
- Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica; otto su proposta del Presidente della Repubblica e due su proposta del Presidente del Consiglio.
- I rappresentanti delle categorie produttive e del terzo settore sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
- Il presidente del CNEL è nominato esternamente ai componenti del Consiglio, con le stesse modalità previste per gli altri organi apicali.
- Presidente e consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
- Se il mandato del presidente non coincide con quello del Consiglio, la scadenza può essere prorogata per assicurare il completamento del programma di attività.
- In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente più anziano per elezione, o, a parità, dal più anziano di età.
Procedura di designazione dei componenti
La legge disciplina un procedimento articolato e pubblicizzato per la designazione dei rappresentanti delle categorie produttive.
- Nove mesi prima della scadenza del mandato, la Presidenza del Consiglio pubblica in Gazzetta Ufficiale l’avviso di scadenza e i termini procedurali.
- Le organizzazioni sindacali nazionali inviano le designazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione.
- Il Presidente del Consiglio, sentiti i ministri interessati, individua l’elenco delle organizzazioni maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.
- Contro tale atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione.
- Il ricorso deve contenere gli elementi atti a dimostrare la rappresentatività dell’organizzazione; le controinteressate possono depositare documentazione entro i 30 giorni successivi alla notifica.
- Il ricorso è deciso entro 45 giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
La disciplina si estende anche alle imprese nazionali a gestione pubblica non rappresentate da organizzazioni sindacali, mentre per IRI, ENI ed EFIM e per i liberi professionisti sono previste regole speciali di designazione.
Incompatibilità e decadenza
Per la nomina a presidente o componente del CNEL è necessario il godimento dei diritti civili e politici; la loro perdita comporta decadenza.
La carica è incompatibile con:
- membro del Parlamento nazionale o europeo;
- membro del Governo;
- membro di consigli o assemblee regionali.
Attribuzioni del CNEL
Il CNEL esercita funzioni di iniziativa, analisi, consulenza e proposta in materia economica e sociale.
In particolare:
- formula valutazioni e proposte su documenti e atti di politica e programmazione economica e sociale, su richiesta del Governo;
- esamina il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento;
- approva rapporti sugli andamenti del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi della contrattazione collettiva e sulla congiuntura economica;
- esamina le politiche comunitarie e la loro attuazione;
- contribuisce all’elaborazione di leggi che incidono sulla politica economica e sociale;
- può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa;
- compie studi e indagini;
- ha iniziativa legislativa;
- esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.
Sono inoltre previste attribuzioni aggiuntive, tra cui:
- relazione annuale al Parlamento e al Governo sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni;
- raccolta e aggiornamento dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi del settore pubblico;
- relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di una conferenza annuale sull’attività delle amministrazioni pubbliche.
Attività consultiva e contributiva
Il CNEL può rendere pareri su richiesta di:
- ciascuna Camera;
- Governo;
- Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza.
Il parere deve essere espresso nel termine fissato, salvo proroga. I pareri resi sono pubblicati o comunicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti. Restano esclusi dalla competenza consultiva i progetti di bilancio ministeriale e i conti consuntivi.
Il CNEL trasmette inoltre le proprie osservazioni e proposte a Governo, Camere, Regioni e Province autonome, e può inviare contributi anche in relazione all’attività di organismi europei e internazionali.
Designazione di rappresentanti in organismi pubblici
Quando una legge attribuisce al CNEL il potere di designare componenti di organismi pubblici nazionali, le designazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell’assemblea, secondo il regolamento interno.
Funzionamento interno, sedute e istruttoria
Gli atti del CNEL sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti in assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, ciascuna con non più di quindici consiglieri, con presidenza affidata a un vicepresidente.
Le sedute sono pubbliche, salvo diversa decisione dell’assemblea secondo il regolamento. Il CNEL può inoltre invitare alle riunioni membri del Parlamento, del Governo e delle istituzioni regionali e europee, senza diritto di voto.
Può anche stipulare convenzioni con amministrazioni statali, enti pubblici, enti del Terzo settore e soggetti di ricerca per svolgere indagini utili all’esame delle questioni affidate ai propri organi.
Commissione dell’informazione, archivio dei contratti e banca dati
Presso il CNEL opera una commissione speciale per la raccolta, l’organizzazione e l’elaborazione dell’informazione nelle materie economico-sociali e del lavoro. Essa può richiedere dati alle istituzioni pubbliche, svolgere indagini sul settore privato, condurre studi e ricerche, curare l’archivio dei contratti collettivi e la banca dati sul mercato del lavoro.
L’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro raccoglie in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti, depositati entro 30 giorni dalla stipula o stesura dai soggetti firmatari. L’archivio deve consentire conservazione e consultazione pubblica.
Il CNEL gestisce anche un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali e provvede a estrarre dai contratti il trattamento economico complessivo per aggiornare l’archivio. I rapporti elaborati sulla base di questi dati sono messi a disposizione delle Camere, del Governo, delle parti sociali e degli altri enti interessati.
Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori
È istituita presso il CNEL una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti del CNEL, del Ministero del lavoro, da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e da tre esperti di diritto del lavoro o organizzazione aziendale scelti congiuntamente.
La Commissione:
- esprime pareri non vincolanti su controversie interpretative sulle procedure di partecipazione;
- propone misure correttive agli organismi paritetici;
- raccoglie e valorizza buone prassi;
- redige una relazione nazionale biennale;
- formula proposte per la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori;
- raccoglie i verbali degli organismi paritetici.
I componenti non percepiscono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti; il funzionamento avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Regolamenti, bilancio e rendiconto
L’attività del CNEL è disciplinata da regolamento approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta. Per alcune materie specifiche, i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il finanziamento del CNEL è iscritto in un capitolo apposito del bilancio del Ministero del tesoro. Il Consiglio approva annualmente il proprio stato di previsione della spesa, che viene comunicato a Camere e Governo entro 10 giorni, e trasmette il rendiconto alla Corte dei conti.
Segretario generale e personale
Il CNEL ha un segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL. Il segretario generale dirige i servizi del Consiglio e svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.
La legge contiene anche una disciplina molto dettagliata di inquadramento del personale del segretariato generale, definizione dei profili professionali, procedure concorsuali, aumento di dotazioni organiche e trattamento economico, riferita a norme precedenti richiamate espressamente.
Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazioni
In prima applicazione, le designazioni dei rappresentanti dovevano pervenire entro un mese dall’entrata in vigore della legge. Gli oneri iniziali erano quantificati per il triennio 1986-1988 e coperti tramite riduzione di stanziamenti di bilancio.
La legge abroga espressamente la legge 5 gennaio 1957, n. 33. Nel testo risultano inoltre successivamente abrogate o soppresse diverse disposizioni puntuali.
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