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Legge

LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Normativa italiana086U0936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina composizione, nomina, durata, attribuzioni e funzionamento del CNEL, con regole su consultazioni, archivi contrattuali, banca dati del lavoro, rapporti annuali e spese. La normativa è originaria del 1986 ma molte disposizioni risultano poi modificate o abrogate; resta rilevante solo per gli aspetti ancora vigenti del CNEL.

Disciplina del CNEL

Disciplina del CNEL

La legge regola la composizione, le funzioni e l’organizzazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituito dall’art. 99 della Costituzione. Definisce inoltre i meccanismi di nomina, la durata in carica, gli strumenti consultivi e documentali, nonché alcuni profili finanziari e di personale.

Composizione, nomina e durata

Il CNEL è composto da 64 consiglieri oltre al presidente: 10 esperti, 48 rappresentanti delle categorie produttive e 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Sono previsti anche due vicepresidenti eletti dall’assemblea in unica votazione.

  • Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica; otto su proposta del Presidente della Repubblica e due su proposta del Presidente del Consiglio.
  • I rappresentanti delle categorie produttive e del terzo settore sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  • Il presidente del CNEL è nominato esternamente ai componenti del Consiglio, con le stesse modalità previste per gli altri organi apicali.
  • Presidente e consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
  • Se il mandato del presidente non coincide con quello del Consiglio, la scadenza può essere prorogata per assicurare il completamento del programma di attività.
  • In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente più anziano per elezione, o, a parità, dal più anziano di età.

Procedura di designazione dei componenti

La legge disciplina un procedimento articolato e pubblicizzato per la designazione dei rappresentanti delle categorie produttive.

  • Nove mesi prima della scadenza del mandato, la Presidenza del Consiglio pubblica in Gazzetta Ufficiale l’avviso di scadenza e i termini procedurali.
  • Le organizzazioni sindacali nazionali inviano le designazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione.
  • Il Presidente del Consiglio, sentiti i ministri interessati, individua l’elenco delle organizzazioni maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.
  • Contro tale atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione.
  • Il ricorso deve contenere gli elementi atti a dimostrare la rappresentatività dell’organizzazione; le controinteressate possono depositare documentazione entro i 30 giorni successivi alla notifica.
  • Il ricorso è deciso entro 45 giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La disciplina si estende anche alle imprese nazionali a gestione pubblica non rappresentate da organizzazioni sindacali, mentre per IRI, ENI ed EFIM e per i liberi professionisti sono previste regole speciali di designazione.

Incompatibilità e decadenza

Per la nomina a presidente o componente del CNEL è necessario il godimento dei diritti civili e politici; la loro perdita comporta decadenza.

La carica è incompatibile con:

  • membro del Parlamento nazionale o europeo;
  • membro del Governo;
  • membro di consigli o assemblee regionali.

Attribuzioni del CNEL

Il CNEL esercita funzioni di iniziativa, analisi, consulenza e proposta in materia economica e sociale.

In particolare:

  • formula valutazioni e proposte su documenti e atti di politica e programmazione economica e sociale, su richiesta del Governo;
  • esamina il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento;
  • approva rapporti sugli andamenti del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi della contrattazione collettiva e sulla congiuntura economica;
  • esamina le politiche comunitarie e la loro attuazione;
  • contribuisce all’elaborazione di leggi che incidono sulla politica economica e sociale;
  • può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa;
  • compie studi e indagini;
  • ha iniziativa legislativa;
  • esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

Sono inoltre previste attribuzioni aggiuntive, tra cui:

  • relazione annuale al Parlamento e al Governo sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni;
  • raccolta e aggiornamento dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi del settore pubblico;
  • relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni;
  • organizzazione di una conferenza annuale sull’attività delle amministrazioni pubbliche.

Attività consultiva e contributiva

Il CNEL può rendere pareri su richiesta di:

  • ciascuna Camera;
  • Governo;
  • Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza.

Il parere deve essere espresso nel termine fissato, salvo proroga. I pareri resi sono pubblicati o comunicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti. Restano esclusi dalla competenza consultiva i progetti di bilancio ministeriale e i conti consuntivi.

Il CNEL trasmette inoltre le proprie osservazioni e proposte a Governo, Camere, Regioni e Province autonome, e può inviare contributi anche in relazione all’attività di organismi europei e internazionali.

Designazione di rappresentanti in organismi pubblici

Quando una legge attribuisce al CNEL il potere di designare componenti di organismi pubblici nazionali, le designazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell’assemblea, secondo il regolamento interno.

Funzionamento interno, sedute e istruttoria

Gli atti del CNEL sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti in assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, ciascuna con non più di quindici consiglieri, con presidenza affidata a un vicepresidente.

Le sedute sono pubbliche, salvo diversa decisione dell’assemblea secondo il regolamento. Il CNEL può inoltre invitare alle riunioni membri del Parlamento, del Governo e delle istituzioni regionali e europee, senza diritto di voto.

Può anche stipulare convenzioni con amministrazioni statali, enti pubblici, enti del Terzo settore e soggetti di ricerca per svolgere indagini utili all’esame delle questioni affidate ai propri organi.

Commissione dell’informazione, archivio dei contratti e banca dati

Presso il CNEL opera una commissione speciale per la raccolta, l’organizzazione e l’elaborazione dell’informazione nelle materie economico-sociali e del lavoro. Essa può richiedere dati alle istituzioni pubbliche, svolgere indagini sul settore privato, condurre studi e ricerche, curare l’archivio dei contratti collettivi e la banca dati sul mercato del lavoro.

L’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro raccoglie in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti, depositati entro 30 giorni dalla stipula o stesura dai soggetti firmatari. L’archivio deve consentire conservazione e consultazione pubblica.

Il CNEL gestisce anche un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali e provvede a estrarre dai contratti il trattamento economico complessivo per aggiornare l’archivio. I rapporti elaborati sulla base di questi dati sono messi a disposizione delle Camere, del Governo, delle parti sociali e degli altri enti interessati.

Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori

È istituita presso il CNEL una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti del CNEL, del Ministero del lavoro, da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e da tre esperti di diritto del lavoro o organizzazione aziendale scelti congiuntamente.

La Commissione:

  • esprime pareri non vincolanti su controversie interpretative sulle procedure di partecipazione;
  • propone misure correttive agli organismi paritetici;
  • raccoglie e valorizza buone prassi;
  • redige una relazione nazionale biennale;
  • formula proposte per la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori;
  • raccoglie i verbali degli organismi paritetici.

I componenti non percepiscono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti; il funzionamento avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Regolamenti, bilancio e rendiconto

L’attività del CNEL è disciplinata da regolamento approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta. Per alcune materie specifiche, i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il finanziamento del CNEL è iscritto in un capitolo apposito del bilancio del Ministero del tesoro. Il Consiglio approva annualmente il proprio stato di previsione della spesa, che viene comunicato a Camere e Governo entro 10 giorni, e trasmette il rendiconto alla Corte dei conti.

Segretario generale e personale

Il CNEL ha un segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL. Il segretario generale dirige i servizi del Consiglio e svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.

La legge contiene anche una disciplina molto dettagliata di inquadramento del personale del segretariato generale, definizione dei profili professionali, procedure concorsuali, aumento di dotazioni organiche e trattamento economico, riferita a norme precedenti richiamate espressamente.

Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazioni

In prima applicazione, le designazioni dei rappresentanti dovevano pervenire entro un mese dall’entrata in vigore della legge. Gli oneri iniziali erano quantificati per il triennio 1986-1988 e coperti tramite riduzione di stanziamenti di bilancio.

La legge abroga espressamente la legge 5 gennaio 1957, n. 33. Nel testo risultano inoltre successivamente abrogate o soppresse diverse disposizioni puntuali.

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