DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 416
Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (2001) di attuazione dell'art.17, commi 29-33 della legge 449/1997 che istituisce una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e ossidi di azoto (NOx). Si applica ai grandi impianti di combustione per produzione di energia (insieme di impianti nello stesso sito con almeno un'unità ≥50 MW), con specifiche esclusioni. Impone dichiarazione annuale entro fine febbraio (dati su impianto, combustibili ed emissioni), metodologie di calcolo indicate in allegato, conservazione documentazione 5 anni e versamenti in acconto trimestrali con conguaglio annuale. Nessun limite temporale esplicito nel testo.
Tassa sulle emissioni di SO2 e NOx da grandi impianti di combustione
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