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Risoluzione

Risoluzione n. 101 del 28/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo "6893" per la compensazione in F24 del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al Fondo unico nazionale (FUN). Vengono richiamate le regole di utilizzo, i limiti, la cedibilità del credito e le modalità di compilazione del modello F24.

Istituzione del codice tributo 6893 per il credito d'imposta delle FOB sul FUN

Istituzione del codice tributo per il credito FOB sul FUN

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante alle fondazioni di origine bancaria (FOB) in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale (FUN). Il documento individua il codice tributo da utilizzare e richiama i principali presupposti normativi, le modalità di fruizione e le indicazioni operative per la compilazione del modello F24.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha istituito il FUN al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV). Il fondo è alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed è amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).

Il comma 6 del medesimo articolo 62 riconosce alle FOB un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN ai sensi dei commi 4 e 5, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Regole per la determinazione del credito

Le disposizioni attuative sono contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 maggio 2018, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai fini della determinazione del credito:

  • rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno;
  • con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate viene definita, sulla base del rapporto tra risorse stanziate e importo complessivo dei versamenti effettuati, la percentuale utile a determinare il credito spettante a ciascuna fondazione;
  • per l’anno 2018 tale percentuale è stata definita con provvedimento del 24 dicembre 2018;
  • l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione l’ammontare del credito fruibile, determinato applicando la percentuale all’importo dei versamenti al FUN.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione.

Se l’importo del credito utilizzato supera l’ammontare spettante:

  • il modello F24 è scartato;
  • lo scarto è comunicato al contribuente tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici.

Ulteriori caratteristiche del credito

Il credito d’imposta:

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei periodi successivi fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo;
  • può essere ceduto dalle FOB a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, purché sia intervenuto il riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle entrate; il cessionario lo utilizza alle medesime condizioni del cedente;
  • è fruibile in compensazione anche oltre i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Codice tributo istituito

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, la risoluzione istituisce il codice tributo:

  • "6893" denominato "Credito d’imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN - art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "6893" va esposto:

  • nella sezione "Erario";
  • nella colonna "importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
  • nella colonna "importi a debito versati", nei casi di riversamento dell’agevolazione.

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA".

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