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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 7 settembre 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Decreti del MEFCod. G.U. 22A05287Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Determina per il solo anno 2022 il contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, calcolato sui premi incassati nel 2021: 0,42 per mille per le imprese con sede in Italia e le sedi secondarie italiane di imprese extra-UE; 0,10 per mille per le imprese europee operanti in Italia. I premi sono ridotti degli oneri di gestione del 4,07%. Sono previste regole per il versamento e un’esenzione per le riassicuratrici pure europee in specifiche condizioni.

Contributo di vigilanza IVASS per l’anno 2022 a carico delle imprese assicurative e riassicurative

Contributo di vigilanza IVASS per l’anno 2022

Il decreto determina la misura e le modalità di versamento all’IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l’esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione. Il calcolo è effettuato sui premi incassati nel 2021, al netto degli oneri di gestione.

Soggetti obbligati e aliquote

Il contributo è fissato nelle seguenti misure:

  • 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 per le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e per le sedi secondarie in Italia delle imprese extracomunitarie;
  • 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 per le imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Per determinare la base di calcolo, dai premi incassati nell’esercizio 2021 sono dedotti gli oneri di gestione, stabiliti nella misura del 4,07% dei premi con provvedimento IVASS del 16 dicembre 2020, n. 104.

Imprese europee: soggetto tenuto al versamento

Per le imprese europee operanti in Italia in regime di stabilimento, il contributo è corrisposto dalla rappresentanza situata in Italia ed è commisurato ai premi raccolti nel territorio italiano. Per quelle operanti in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal Paese d’origine sia tramite rappresentanze situate in altri Paesi europei, il pagamento è effettuato dalla casa madre ed è riferito alla totalità dei premi raccolti in Italia.

Esenzione

Sono escluse dal pagamento le imprese di riassicurazione pura europee che operano in Italia in regime di stabilimento e risultano iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese.

Termini e modalità di versamento

Il contributo è versato direttamente all’IVASS secondo i termini previsti dall’articolo 335, comma 5, del Codice delle assicurazioni private e le modalità stabilite dai provvedimenti IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, come modificato dal provvedimento n. 87 del 23 luglio 2019, e n. 113 del 6 ottobre 2021. La disciplina richiamata prevede il pagamento in due rate: un acconto entro il 31 gennaio, pari al 50% del contributo versato per l’anno precedente, e un saldo e conguaglio entro il 31 luglio, calcolato sulla base dell’aliquota contributiva dell’anno di riferimento.

Testo integrale

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