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Provvedimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16/06/08

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina l'accesso dei Comuni, per via telematica, ai dati delle note di trascrizione utili ai controlli fiscali, definendo ambito temporale delle informazioni, modalità di accesso, uso consentito dei dati e pubblicazione delle specifiche tecniche.

Modalità di fruizione telematica da parte dei Comuni delle informazioni della banca dati ipotecaria per l'accertamento fiscale

Modalità di fruizione telematica delle informazioni ipotecarie da parte dei Comuni

Il provvedimento dell'Agenzia del territorio del 16 giugno 2008 definisce come i Comuni possono fruire, per via telematica, delle informazioni contenute nella banca dati delle conservatorie dei registri immobiliari. La disciplina è adottata in attuazione delle norme sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e mira a consentire il controllo delle intestazioni immobiliari e l'individuazione di eventuali disallineamenti utili ai fini fiscali.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama come base normativa principale:

  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
  • l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede la partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale;
  • il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  • il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'articolo 59, comma 7-bis;
  • il decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, sulle regole tecnico-economiche per l'utilizzo telematico dei dati catastali;
  • il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 3 dicembre 2007, che individua gli ambiti di intervento dei Comuni e demanda all'Agenzia del territorio la disciplina delle modalità di fruizione delle informazioni ipotecarie;
  • la determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, relativa all'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali tramite il "Sistema di Interscambio" e il "Portale per i Comuni";
  • l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla pubblicazione dei provvedimenti sui siti internet delle Agenzie fiscali.

Oggetto e finalità

L'articolo 1 stabilisce che l'Agenzia del territorio rende disponibili ai Comuni, che ne facciano richiesta, i dati contenuti nelle note di trascrizione degli atti che comportano la modifica della titolarità dei diritti reali su beni immobili situati nel territorio comunale, purché tali beni non siano stati oggetto di voltura in catasto.

La finalità è quella di supportare l'attività di accertamento fiscale dei Comuni, consentendo loro di utilizzare informazioni immobiliari rilevanti per verifiche sul territorio e per la successiva comunicazione di eventuali incongruenze all'Agenzia del territorio.

Ambito temporale dei dati resi disponibili

Il provvedimento precisa che i dati accessibili riguardano:

  • le formalità trascritte a decorrere dalla data di informatizzazione di ciascuna conservatoria dei registri immobiliari;
  • fino al 31 dicembre 2007, per la fase iniziale di messa a disposizione.

È inoltre previsto che, successivamente, saranno resi disponibili flussi periodici delle medesime informazioni relativi agli atti trascritti dopo il 1° gennaio 2008.

Comunicazioni dei Comuni all'Agenzia del territorio

Qualora, nello svolgimento delle attività di accertamento, il Comune rilevi disallineamenti nelle intestazioni, deve inoltrare periodicamente all'Agenzia del territorio specifiche comunicazioni per via telematica. Il provvedimento collega quindi l'accesso ai dati ipotecari a un flusso informativo di ritorno verso l'Amministrazione catastale.

Modalità di accesso alle informazioni

L'articolo 2 stabilisce che i dati sono resi disponibili ai Comuni secondo le modalità previste dal decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio del 13 novembre 2007.

In via transitoria, l'accesso avviene tramite il "Portale per i Comuni" per:

  • i Comuni già autorizzati all'accesso al Portale alla data di entrata in vigore del provvedimento;
  • i Comuni che richiedano l'autorizzazione mediante sottoscrizione delle Condizioni generali di servizio disponibili sul sito internet dell'Agenzia.

Utilizzo consentito dei dati e tutela della riservatezza

L'articolo 3 impone ai Comuni di accedere ai dati esclusivamente per le finalità del provvedimento. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, compresa quella sul riutilizzo dei dati ipotecari.

È inoltre ribadito che il trattamento dei dati deve rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo i principi di:

  • necessità;
  • pertinenza;
  • non eccedenza.

Attivazione del servizio e specifiche tecniche

L'articolo 4 dispone che la data di attivazione dei servizi e le relative specifiche tecniche saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia del territorio e sul "Portale per i Comuni". Il provvedimento rinvia quindi a successivi atti e comunicazioni operative per l'effettivo avvio del servizio.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 5, il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in applicazione dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

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