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Risoluzione

Risoluzione n. 75 del 21/12/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate, in condivisione con il Ministero del Lavoro, chiarisce che l'attività degli enti filantropici consistenti in erogazioni gratuite di denaro, beni o servizi (inclusi prestiti infruttiferi e investimenti filantropici privi di remunerazione) rientra nell'attività di interesse generale (lettera u) art.5 CTS) e, se priva di corrispettività e senza organizzazione in forma d'impresa, assume natura non commerciale ai fini fiscali. Si esclude la possibilità di svolgere microcredito. Inoltre, ai sensi dell'art.84 comma 2‑bis, agli enti filantropici iscritti al RUNTS si applica in regime transitorio l'esenzione IRES sui redditi da immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciali, purché la gestione non abbia carattere imprenditoriale e i proventi siano destinati alle finalità filantropiche.

Enti filantropici (art.37 D.lgs. n.117/2017) – qualificazione dell'attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento – applicazione dell'art.84, commi 2 e 2‑bis del Codice del Terzo settore

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