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accordo

Accordo 24217 del 03/09/2025

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 177 “Disposizioni uniformi relative alla determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrici ibridi e dei veicoli puramente elettrici dotati di più di un motore elettrico per la propulsione.”

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti24217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione del MIT informa le amministrazioni e gli operatori interessati dell’entrata in vigore, dal 26 settembre 2025, della Serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 177 nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 1958. Il regolamento disciplina in modo uniforme la determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrici ibridi e dei veicoli puramente elettrici con più motori di trazione. Il documento richiama gli effetti dell’Accordo del 1958 sul reciproco riconoscimento delle omologazioni, le procedure per rilascio/rifiuto/ritiro e il riferimento alla disciplina nazionale sulle competenze in materia di omologazione.

Entrata in vigore del Regolamento ONU n. 177 sulla determinazione della potenza di sistema di veicoli ibridi ed elettrici

Regolamento ONU n. 177 sull’omologazione dei veicoli elettrici e ibridi

La comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa dell’entrata in vigore della Serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 177 dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento introduce disposizioni uniformi per la determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrici ibridi e dei veicoli puramente elettrici dotati di più di un motore elettrico per la propulsione.

Parti e destinatari

Il documento è indirizzato alle Direzioni generali territoriali, alle strutture periferiche della motorizzazione e ad altre amministrazioni competenti, nonché a soggetti istituzionali e associazioni di settore, tra cui Regioni, Province autonome, Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e associazioni industriali e di categoria. Il testo ha natura di comunicazione applicativa e di coordinamento, più che di accordo negoziale interno.

Base normativa e fonte internazionale

Il MIT richiama la procedura prevista dalla Revisione 2 dell’Accordo del 1958, nell’ambito della quale il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha reso noto che, a seguito dell’adozione nella 195^ sessione del WP29, il Regolamento n. 177 entrerà in vigore il 26/09/2025. È richiamato il documento ECE/TRANS/WP29/2025/25, disponibile sul sito UNECE/WP.29 nella sezione delle proposte adottate.

Impegni e indicazioni operative

La comunicazione precisa che:

  • le omologazioni concesse dall’Autorità competente di una Parte contraente dell’Accordo del 1958 sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti;
  • per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure previste dall’Accordo del 1958;
  • il marchio di omologazione è disciplinato dall’allegato 2 del regolamento;
  • il Regolamento n. 177 risulta attualmente sottoscritto da tutte le Parti contraenti.

Competenze nazionali richiamate

Per quanto riguarda il rilascio delle omologazioni in ambito nazionale, il MIT rinvia all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni. Il documento invita i destinatari a trasmettere la comunicazione agli uffici periferici territorialmente competenti.

Risorse, termini ed effetti

Non sono previste risorse finanziarie, riparti o contributi. L’effetto rilevante è l’operatività, dal 26 settembre 2025, di un quadro tecnico uniforme per l’omologazione e il riconoscimento reciproco dei veicoli interessati.

Punti principali

Oggetto e contenuto tecnico del regolamento

Il provvedimento riguarda la Serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 177, relativo alle disposizioni uniformi per la determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrici ibridi e dei veicoli puramente elettrici dotati di più di un motore elettrico per la propulsione.

Decorrenza e fonte internazionale

Il MIT dà atto che, secondo la procedura prevista nella Revisione 2 dell’Accordo del 1958, il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha comunicato l’entrata in vigore del Regolamento n. 177 dal 26/09/2025, a seguito dell’adozione avvenuta nella 195^ sessione del WP29. Il testo è indicato come reperibile nel documento ECE/TRANS/WP29/2025/25 sul sito UNECE/WP.29.

Effetti dell’Accordo del 1958 sulle omologazioni

La nota ricorda che le omologazioni rilasciate dall’Autorità competente di una Parte contraente dell’Accordo del 1958 sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti. Richiama inoltre che per rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni si applicano le procedure dell’Accordo stesso, mentre per il marchio di omologazione si rinvia all’allegato 2 del regolamento.

Ambito soggettivo e coordinamento interno

Il regolamento risulta sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell’Accordo. Per le competenze nazionali in materia di rilascio delle omologazioni viene richiamato l’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, come modificato.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneomologazione veicoliveicoli elettrici e ibridinormativa internazionale

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