DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 297
Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (DPR 16/7/1997) che definisce in Italia le regole per produzione, composizione, invecchiamento, etichettatura, indicazioni geografiche, limiti analitici e controlli delle acquaviti, della grappa e del "brandy italiano". Stabilisce additivi ammessi (caramello, zuccheri, aromi), titoli alcolometrici minimi, periodi minimi di invecchiamento, condizioni per indicazioni geografiche, sanzioni e abroga norme precedenti. Clausola transitoria: prodotti non conformi possono essere venduti fino al 31/12/1998. Il testo è coordinato con il regolamento CEE n.1576/89.
Disciplina di produzione, etichettatura e commercializzazione di acquaviti, grappa e "brandy italiano"
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 22 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- DPR · 16 lug 1997DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 399
- DPR · 16 lug 1997DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 294
- DPR · 16 lug 1997DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 289
- DPR · 25 lug 1997DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 306
- DPR · 25 lug 1997DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 404
- DPR · 3 lug 1997DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 520
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →