DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto rafforza la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, amplia le fattispecie penali, introduce misure speciali per minori e persone vulnerabili, disciplina un indennizzo a carico del Fondo anti-tratta e istituisce coordinamento, formazione e servizi di assistenza. Diverse previsioni richiedono decreti attuativi entro 3 o 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
Tutela delle vittime di tratta di esseri umani
Tutela delle vittime di tratta di esseri umani
Il decreto interviene in modo organico sulla prevenzione, repressione e assistenza delle vittime di tratta e di grave sfruttamento. Rafforza il quadro penale, introduce specifiche cautele processuali e amministrative, istituisce un meccanismo di coordinamento nazionale e prevede strumenti di sostegno, inclusa una forma di indennizzo.
Principi generali e tutela delle persone vulnerabili
L’attuazione delle disposizioni deve tenere conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili. Sono espressamente considerate, tra le altre, minori, minori non accompagnati, anziani, disabili, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone con disturbi psichici e persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi violenze psicologiche, fisiche, sessuali o di genere.
Il decreto non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui derivanti dal diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, né le regole sulla protezione dei rifugiati e sul principio di non respingimento.
Interventi penali sul codice penale
Vengono modificate le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù, servitù e tratta di persone. La disciplina della tratta viene ampliata per ricomprendere, oltre allo sfruttamento lavorativo e sessuale, anche l’induzione all’accattonaggio, al compimento di attività illecite e al prelievo di organi.
Per il reato di tratta è previsto che la condotta possa essere realizzata anche mediante abuso di autorità, inganno, violenza, minaccia, approfittamento di condizioni di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di necessità, oppure mediante promesse o dazioni di denaro o altri vantaggi a chi abbia autorità sulla persona offesa. La pena è la reclusione da otto a venti anni. La stessa pena si applica anche quando le condotte riguardano un minore, anche senza ricorso alle modalità tipiche indicate per gli adulti.
Misure processuali e assunzione della prova
Nel processo penale, il giudice può applicare, su richiesta di parte, le cautele previste per l’assunzione della prova anche quando tra le persone interessate vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.
Minori non accompagnati vittime di tratta
I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, compreso l’eventuale accesso alla procedura di protezione internazionale.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto deve essere adottato un D.P.C.M. per definire i meccanismi di accertamento dell’età nei casi di dubbio sulla minore età e di assenza di documenti identificativi. La procedura deve essere multidisciplinare, condotta da personale specializzato e tener conto delle specificità etniche e culturali del minore; se necessario, può prevedere il coinvolgimento delle autorità diplomatiche.
Nelle more dell’accertamento dell’età e dell’identificazione, la vittima è considerata minore per consentire accesso immediato ad assistenza, sostegno e protezione. La minore età è inoltre presunta se la procedura multidisciplinare non consente di stabilire con certezza l’età.
Per i minori stranieri non accompagnati vittime dei reati di tratta e riduzione in schiavitù è rafforzata la tutela: non possono essere collocati in strutture per adulti e devono ricevere assistenza da parte dei servizi degli enti locali, coordinati con gli enti che realizzano il programma unico di assistenza. Deve essere predisposto un programma specifico con adeguata accoglienza, assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, nonché progetti individualizzati di integrazione e soluzioni di lungo periodo, anche oltre la maggiore età.
Indennizzo delle vittime di tratta
Il Fondo per le misure anti-tratta è destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati previsti dalla normativa richiamata. L’indennizzo è fissato in euro 1.500 per ogni vittima, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo e al netto delle somme già percepite da soggetti pubblici.
La domanda va presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza:
- entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che riconosce il diritto al risarcimento, oppure dalla sentenza non definitiva che dispone una provvisionale, se emesse dopo l’entrata in vigore del decreto;
- entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, se l’autore del reato è ignoto.
La vittima deve provare di non aver ottenuto ristoro dall’autore del reato nonostante abbia esperito l’azione civile e le procedure esecutive. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se non è intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere l’accesso al Fondo.
L’indennizzo non può essere chiesto da chi sia stato condannato con sentenza definitiva o da chi, al momento della domanda, sia sottoposto a procedimento penale per i reati indicati dalla norma. La Presidenza del Consiglio è surrogata, fino a concorrenza delle somme corrisposte, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato.
Coordinamento nazionale e governance
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di coordinatore nazionale anti-tratta. A tale scopo:
- indirizza e coordina gli interventi di prevenzione sociale, assistenza alle vittime e programmazione delle risorse;
- coordina amministrazioni, enti e organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto;
- valuta le tendenze del fenomeno mediante un sistema di monitoraggio e raccolta dati con il supporto ISTAT;
- trasmette ogni due anni al coordinatore anti-tratta dell’Unione europea una relazione sui risultati del monitoraggio.
Presso il Dipartimento sono istituiti, senza nuovi oneri, una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato tecnico anti-tratta, composti dai soggetti istituzionali, associativi e organizzativi coinvolti nell’assistenza e protezione delle vittime. La composizione, il funzionamento e i compiti sono demandati a uno o più D.P.C.M. o atti dell’Autorità politica delegata in materia di pari opportunità. Non sono previsti compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.
È inoltre istituito un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza, attivo 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue, destinato alle vittime segnalate al numero nazionale gratuito di pubblica utilità e ai relativi canali digitali.
Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale
Per gli stranieri e per i cittadini rientranti nell’ambito richiamato dalla norma che siano vittime dei reati di tratta o che versino nelle ipotesi previste, si applica un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Il programma garantisce in via transitoria alloggio, vitto e assistenza sanitaria, e poi la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione deve essere adottato un D.P.C.M., previa intesa in Conferenza Unificata, per definire programma, modalità di attuazione e finanziamento.
Piano nazionale d’azione contro la tratta
Al fine di definire strategie pluriennali di prevenzione e contrasto della tratta e del grave sfruttamento, nonché azioni di sensibilizzazione, prevenzione sociale, emersione e integrazione delle vittime, è previsto l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.
Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, sentiti gli altri ministri interessati e previa intesa in Conferenza Unificata. In prima applicazione deve essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore della disposizione.
Coordinamento con la protezione internazionale
Le autorità competenti in materia di tutela delle vittime di tratta e di protezione internazionale devono individuare misure di coordinamento e, se necessario, meccanismi di rinvio tra i due sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral si applicano anche nell’accoglienza e nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale, compresa la fase giurisdizionale.
Gli enti che realizzano il programma unico di assistenza e integrazione devono essere coinvolti sin dalle prime fasi di accesso al territorio, per favorire l’individuazione tempestiva delle vittime tra cittadini di Paesi terzi e apolidi.
Nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del testo unico immigrazione, allo straniero devono essere fornite informazioni, in lingua comprensibile, sul periodo di recupero e riflessione, sulla possibilità di chiedere il permesso di soggiorno previsto da tale articolo e sulla possibilità di ottenere protezione internazionale.
Inoltre, se nel corso dell’istruttoria emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia stato vittima dei delitti di tratta o riduzione in schiavitù, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza.
Formazione
Le amministrazioni competenti devono prevedere, nei propri percorsi formativi, moduli periodici e specialistici sulla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali e per gli operatori che possano entrare in contatto con vittime effettive o potenziali.
Le linee programmatiche sulla formazione della Scuola superiore della magistratura devono includere iniziative specifiche sul contrasto alla tratta, sul quadro normativo sovranazionale e interno, sull’emersione dei reati, sulla tutela dei diritti umani e sulla protezione delle vittime costrette a compiere atti illeciti in conseguenza diretta dei reati subiti, nonché sulle condotte realizzate mediante internet o altri mezzi di comunicazione.
Clausola di invarianza finanziaria
L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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