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Legge

L.R. TAA 8/2008

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (In BU 30 settembre 2008, n. 40)

Normativa regionaleL.R. TAA 8/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale approva disposizioni per il bilancio 2009-2011 e interviene su norme regionali in materia di previdenza e pacchetto famiglia, con modifiche a leggi del 1993, 1997 e 2008. Prevede una disciplina transitoria per l’applicazione di una modifica alle pensioni concesse dal 18 febbraio 2005 e l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Legge finanziaria regionale 2009 del Trentino-Alto Adige: modifiche a previdenza e pacchetto famiglia

Legge finanziaria regionale 2009 del Trentino-Alto Adige

La legge regionale 19 settembre 2008, n. 8 contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Il testo ha soprattutto natura modificativa e interviene su norme regionali in materia previdenziale e di sostegno alle famiglie.

Modifiche alla disciplina dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione delle persone casalinghe

La legge modifica la legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, relativa all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe. La disciplina risultante è quella derivante dalla sostituzione del comma 5-bis dell’articolo 8, senza che nel testo consolidato siano riportati i dettagli della nuova formulazione.

Modifiche alla previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione territoriali

Viene modificata anche la legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, sull’intervento regionale di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale. Le modifiche introducono:

  • un nuovo comma 3-bis dopo il comma 3 dell’articolo 3;
  • un nuovo comma 1-bis dopo il comma 1 dell’articolo 5.

Anche in questo caso il testo fornito non riporta il contenuto puntuale delle nuove disposizioni, ma solo l’avvenuta integrazione della disciplina.

Modifiche al pacchetto famiglia e alla previdenza sociale

La legge interviene inoltre sulla legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, recante modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale. Il contenuto specifico della modifica non è trascritto nel testo fornito, che si limita a indicare l’intervento sull’articolo 5, comma 1.

Regime transitorio e applicazione temporale

Per la modifica all’assicurazione regionale volontaria per la pensione delle persone casalinghe, la legge stabilisce che:

  • restano salvi i diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della l.r. 23 maggio 2008, n. 3;
  • la nuova disposizione si applica alle pensioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.

Questa è la principale indicazione temporale rilevante, perché delimita l’ambito applicativo della modifica rispetto alle pensioni già concesse.

Coordinamento normativo

Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 28 febbraio 1993, n. 3, 21 settembre 2005, n. 7 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Si tratta di una facoltà di coordinamento formale del testo normativo.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Attualità della disciplina

L’atto ha natura di legge finanziaria e di modifica puntuale di discipline previdenziali regionali. In assenza di elementi che ne indichino l’esaurimento degli effetti, non appare obsoleto, poiché contiene anche disposizioni transitorie ancora utili per delimitare l’applicazione delle modifiche.

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