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Legge

L.R. Basilicata 1/2023

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2000, N. 57 (USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 1766/1927 E R.D. N. 332/1928)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 1/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 1/2023 aggiorna i criteri di calcolo del canone di legittimazione e del canone sui livelli del terreno assegnato, ancorandoli al reddito dominicale del pascolo di prima classe e alle regole fiscali vigenti. Resta invariato il moltiplicatore 15 per il capitale di affrancazione, con riduzione del 50% per coltivatori diretti e IAP. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche ai canoni e al capitale di affrancazione in materia di usi civici

Modifiche alla disciplina regionale sugli usi civici

La legge regionale Basilicata 9 gennaio 2023, n. 1 interviene sulla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57, aggiornando i parametri economici per la determinazione di canoni e capitali di affrancazione relativi agli usi civici. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata.

Canone di legittimazione

Per il canone di legittimazione, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, viene stabilito che il valore corrisponde al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Il criterio sostituisce quello precedente e mira a un aggiornamento coerente con la base fiscale vigente.

Canone sui livelli del terreno assegnato e affrancazione

Il Comune, per i terreni assegnati tramite quotizzazione, legittimazione o trasformazione in enfiteusi perpetua, assume come canone il reddito dominicale del pascolo di prima classe, attualizzato e ricalcolato secondo le regole fiscali applicabili. Il capitale di affrancazione è determinato moltiplicando tale canone per 15. Restano salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi.

Agevolazione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, come definiti dal d.lgs. n. 99/2004 e dal d.lgs. n. 101/2005, il capitale di affrancazione è ridotto alla metà dell’importo dovuto.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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