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Legge

LEGGE 30 luglio 2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Normativa italiana012G0147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva l’intesa con la Chiesa Apostolica in Italia, regolando autonomia religiosa, ministri di culto, assistenza spirituale, scuola, matrimonio, enti ecclesiastici, pubblicazioni e regime fiscale/otto per mille. Le disposizioni fiscali e sull’otto per mille decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore; una modifica del 2026 fa decorrere alcune disposizioni dal medesimo periodo d’imposta.

Intesa Stato-Chiesa Apostolica in Italia e disciplina dei rapporti civili, fiscali e di culto

Intesa tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia

Il provvedimento approva l’intesa con la Chiesa Apostolica in Italia e disciplina in modo organico i rapporti civili tra l’ordinamento statale e la confessione religiosa. La legge riconosce ampia autonomia interna alla Chiesa e regola, tra l’altro, ministri di culto, assistenza spirituale, scuola, matrimonio, enti, regime tributario e riparto dell’otto per mille.

Autonomia religiosa e ministri di culto

La Repubblica riconosce l’autonomia della Chiesa Apostolica in Italia, la sua organizzazione secondo i propri ordinamenti e l’assenza di ingerenze statali nelle nomine dei ministri di culto, nell’organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e spirituali.

La nomina e l’eventuale cessazione dei ministri di culto spettano agli organi ecclesiastici competenti e sono insindacabili. Ai ministri non possono essere richieste deposizioni o informazioni su persone o fatti conosciuti per ragioni del ministero.

Ai fini dell’applicazione delle norme rilevanti, la Chiesa rilascia certificazione della qualifica di ministro di culto e tiene un elenco dei ministri, trasmesso alle amministrazioni competenti.

Missionari e ministri di culto provenienti dall’estero

La Chiesa dichiara di essere in comunione con organizzazioni religiose di ispirazione evangelica, pentecostale e apostolica nel mondo e di avvalersi del supporto di missionari stranieri.

Sono previste attività missionarie e di sostegno umanitario anche all’estero, con possibilità di formazione presso gli istituti di educazione teologica. L’ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto restano subordinati alla normativa italiana ed europea.

Assistenza spirituale nelle forze armate, in sanità e in carcere

I militari appartenenti alla Chiesa hanno diritto, nel rispetto delle esigenze di servizio, di partecipare alle attività religiose nelle località di servizio. Se non vi sono chiese della confessione nel luogo, possono frequentare la chiesa evangelica più vicina previa dichiarazione degli organi ecclesiastici.

In caso di decesso in servizio, le esequie devono essere organizzate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa, d’intesa con i familiari.

Per l’assistenza spirituale ai militari è riconosciuto l’accesso alle caserme ai ministri di culto, con possibilità di riunioni in locali predisposti d’intesa con l’autorità militare. Il comando mette a disposizione i locali necessari e consente l’affissione di avvisi.

Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l’assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Chiesa, o di altri ricoverati che la richiedano espressamente, è assicurata dai ministri di culto. L’accesso è libero e senza limiti di orario, e le direzioni devono comunicare le richieste di assistenza.

Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale è garantita da ministri designati dalla Chiesa e inseriti in un elenco trasmesso all’autorità competente. L’assistenza può svolgersi su richiesta dei detenuti o delle famiglie, o su iniziativa dei ministri, in locali idonei messi a disposizione dal direttore.

I costi di tali attività sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa.

Servizio militare e obiezione di coscienza

In caso di ripristino della leva obbligatoria, gli appartenenti alla Chiesa soggetti all’obbligo militare possono chiedere l’assegnazione al servizio civile, nel rispetto della disciplina sull’obiezione di coscienza. Possono inoltre chiedere di svolgere il servizio militare in attività di protezione e assistenza civile.

Scuola, insegnamento religioso e studi teologici

La legge tutela il diritto degli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di non avvalersi dell’insegnamento religioso. Tale diritto deve essere esercitato secondo le leggi dello Stato dagli alunni o da chi esercita la potestà su di essi.

L’ordinamento scolastico deve evitare che l’insegnamento religioso si svolga in orari discriminanti e non deve prevedere forme di insegnamento religioso diffuso all’interno di altre discipline. In ogni caso non possono essere imposte pratiche religiose o atti di culto agli alunni.

La Repubblica riconosce inoltre a incaricati designati dalla Chiesa il diritto di rispondere a richieste di alunni, famiglie e organi scolastici sullo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce tra le attività facoltative di ampliamento dell’offerta formativa e gli eventuali oneri sono a carico della Chiesa.

Alla Chiesa è garantito il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa su parità scolastica e diritto allo studio.

Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed ევროპea, i titoli accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. I regolamenti degli istituti devono essere comunicati al Ministero dell’università e della ricerca. Gli studenti possono beneficiare, in caso di ripristino della leva, degli stessi rinvii previsti per studenti di scuole universitarie di pari durata.

Matrimonio canonico con effetti civili

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa, purché i nubendi abbiano cittadinanza italiana e l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile dopo le pubblicazioni presso la casa comunale.

I nubendi devono comunicare la volontà di sposarsi all’ufficiale di stato civile, che effettua le pubblicazioni e rilascia un nulla osta dopo aver verificato l’assenza di impedimenti e aver illustrato ai nubendi diritti e doveri dei coniugi.

Il ministro di culto allega il nulla osta all’atto di matrimonio, redatto in duplice originale. Un originale deve essere trasmesso all’ufficiale di stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, e la trascrizione deve avvenire entro ventiquattro ore dal ricevimento.

Il matrimonio produce effetti civili dal momento della celebrazione anche se la trascrizione non avviene nel termine prescritto.

Edifici di culto e pubblicazioni

Gli edifici aperti al culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il Consiglio nazionale della Chiesa. Salvo urgenza, la forza pubblica non può accedervi per l’esercizio delle sue funzioni senza accordi con i ministri delle singole chiese.

Agli edifici di culto e alle pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati sulla vita religiosa e sulla missione della Chiesa, effettuate nei luoghi di culto e nelle pertinenze, nonché la raccolta di offerte, non richiedono autorizzazioni e sono esenti da tributi. È inoltre riconosciuta la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici di Bibbie e altro materiale religioso senza autorizzazione o tributi locali.

Enti ecclesiastici, attività e controlli interni

Resta ferma la personalità giuridica della “Fondazione Apostolica”, ente patrimoniale già riconosciuto. Possono essere riconosciuti altri enti della Chiesa con sede in Italia, aventi fini di religione o di culto, anche congiunti con istruzione, assistenza e beneficenza.

Il riconoscimento avviene con decreto del Ministro dell’interno su domanda del rappresentante dell’ente, previa delibera motivata del Consiglio nazionale e con allegazione dello statuto. Lo Stato verifica la natura confessionale e la corrispondenza ai fini previsti. L’ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano domiciliato in Italia.

Agli effetti civili si distinguono le attività di religione o di culto, comprensive di culto, cura pastorale, formazione dei ministri, missione, evangelizzazione ed educazione cristiana, dalle attività diverse, che comprendono assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura e comunque quelle commerciali o a scopo di lucro.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti riconosciuti si svolgono sotto il controllo del Consiglio nazionale, senza ingerenza dello Stato, delle regioni o degli enti territoriali.

Registro delle persone giuridiche e mutamenti degli enti

La “Fondazione Apostolica” deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Scaduto il termine, può compiere negozi giuridici solo se iscritta.

Anche gli altri enti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro. Devono risultare, oltre ai dati previsti dalla normativa generale, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza.

Ogni mutamento sostanziale del fine, della destinazione del patrimonio o del modo di esistenza dell’ente acquista efficacia civile con decreto del Ministro dell’interno. Se il mutamento fa venir meno i requisiti del riconoscimento, il decreto può revocarlo, sentito il Consiglio nazionale.

La notifica della revoca della costituzione da parte dell’organo ecclesiastico determina la cessazione della personalità giuridica con provvedimento statale. La devoluzione dei beni segue le determinazioni del Consiglio nazionale, nel rispetto della volontà dei disponenti, dei diritti dei terzi e delle disposizioni statutarie.

Regime tributario, contributi e sostentamento dei ministri

Gli enti civilmente riconosciuti con fine di religione o di culto, nonché le attività dirette a tali scopi, sono equiparati, ai fini tributari, agli enti aventi fine di beneficenza o istruzione. Gli enti possono svolgere anche attività diverse, soggette alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario.

La Chiesa si sostiene mediante decime, offerte e contributi volontari dei fedeli e simpatizzanti. Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, le persone fisiche possono dedurre dall’IRPEF le erogazioni liberali in denaro fino a euro 1.032,91 a favore della Chiesa e degli enti/opere da essa controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità sono stabilite con decreto ministeriale previo accordo.

Gli assegni corrisposti ai ministri di culto per il loro sostentamento sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente; la Chiesa deve operare le ritenute fiscali e versare i contributi assistenziali e previdenziali previsti.

Otto per mille, rendicontazione e revisione

Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, la Chiesa partecipa alla ripartizione dell’otto per mille dell’IRPEF secondo la normativa vigente. Le somme sono destinate a interventi sociali, culturali e umanitari, al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto.

Le somme sono attribuite in base alle scelte dei contribuenti; le quote relative alle scelte non espresse sono ripartite dalla Chiesa in proporzione alle scelte espresse e destinate esclusivamente alle finalità indicate.

A decorrere dal terzo anno successivo, lo Stato corrisponde annualmente le somme entro giugno, sulla base delle dichiarazioni del terzo periodo d’imposta precedente.

Su richiesta di una delle parti, una commissione paritetica può valutare modifiche all’importo deducibile e all’aliquota IRPEF.

La Chiesa deve trasmettere ogni anno, entro maggio dell’anno successivo, un rendiconto sull’utilizzo delle somme ricevute al Ministero dell’interno e diffondere adeguata informazione. Il rendiconto deve indicare i ministri di culto remunerati o integrati, l’ammontare delle somme destinate al sostentamento e delle ritenute operate, nonché gli interventi per le altre finalità. Il Ministero dell’interno trasmette poi il rendiconto al MEF con relazione entro trenta giorni.

Tutela dei beni culturali e norme di attuazione

La Repubblica e la Chiesa si impegnano a collaborare per la tutela e valorizzazione dei beni del patrimonio storico e culturale della Chiesa.

Le autorità competenti, nell’adottare le norme di attuazione, devono tenere conto delle esigenze rappresentate dalla Chiesa e avviare consultazioni, se richieste.

Cessazione della normativa sui culti ammessi

Dalla data di entrata in vigore della legge cessano di avere efficacia e applicabilità nei confronti della Chiesa e dei soggetti collegati le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, nonché ogni norma incompatibile.

Regime transitorio e revisione dell’intesa

Le parti devono riesaminare il contenuto dell’intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge. Prima di tale termine, ciascuna parte può chiedere la riapertura delle trattative per eventuali modifiche, da approvare con nuova intesa e successivo disegno di legge ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge che incidano su rapporti tra la Chiesa e lo Stato, devono essere promosse preventivamente le intese del caso.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica. È previsto il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle entrate e, in caso di scostamenti, l’adozione di misure correttive con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e informativa alle Camere.

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