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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06799/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

L'istanza riguarda la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel liquidare le spese del giudizio di merito poste a carico del Ministero della giustizia, aveva riportato per mero errore materiale un importo errato. Secondo il richiedente, la Corte aveva indicato euro 200 per la fase istruttoria, mentre applicando la riduzione del 70% alla somma di euro 945 richiamata nel provvedimento il risultato corretto era euro 283,50. Di conseguenza, anche il totale complessivo delle spese risultava erroneamente indicato in euro 1.115 invece che in euro 1.198,50. L'istanza non introduce una nuova controversia di merito, ma mira esclusivamente alla rettifica di un errore di calcolo presente sia nella motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza precedente.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, riconoscendo che si trattava di un mero errore di calcolo. Ha quindi disposto la rettifica dell'ordinanza n. 6578/2023 nei punti indicati: in motivazione, il totale di euro 1.115 è corretto in euro 1.198,50 e l'importo di euro 200 per la fase istruttoria è corretto in euro 283,50; nel dispositivo, l'importo complessivo di euro 1.115 è corretto in euro 1.198,50. La Corte ha inoltre precisato che non vi è provvedimento sulle spese del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale o di calcolo contenuto in un provvedimento giudiziario può essere corretto quando emerge in modo oggettivo dal testo del provvedimento stesso e dalla sua struttura logico-matematica.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio sostanziale della pronuncia, ma si limita a riallineare il testo alla volontà già espressa dal giudice.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non è dovuta una statuizione sulle spese, trattandosi di attività meramente rettificativa del provvedimento originario.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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