LEGGE 18 marzo 2025, n. 40
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali o antropiche dopo la cessazione/revoca dello stato di emergenza nazionale. Prevede la dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la nomina di un Commissario straordinario, una Cabina di coordinamento, fondi dedicati e regole per ricostruzione pubblica, privata e urbanistica, con durata ordinaria fino a 5 anni prorogabile fino a 10.
Ricostruzione post-calamità e coordinamento degli interventi
Ricostruzione post-calamità di rilievo nazionale
La legge disciplina il coordinamento delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo, dopo la cessazione o revoca dello stato di emergenza nazionale. Il sistema si basa su uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale, un Commissario straordinario, una Cabina di coordinamento e specifici fondi e procedure per interventi pubblici e privati.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai territori colpiti da eventi calamitosi per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e ricorrano le condizioni per la ricostruzione. Restano ferme le competenze del Servizio nazionale della protezione civile. La legge si applica anche a regioni a statuto speciale e province autonome, nei limiti della compatibilità con i rispettivi statuti e norme di attuazione.
Stato di ricostruzione di rilievo nazionale
Il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale sulla base di una relazione del capo del Dipartimento della protezione civile, che ricostruisca i fabbisogni per il ripristino di infrastrutture e strutture pubbliche e private, danni economici, culturali, paesaggistici e al patrimonio edilizio. La deliberazione richiede l’intesa delle regioni e province autonome interessate e presuppone l’impossibilità di procedere con le ordinarie misure previste dal codice della protezione civile.
Lo stato di ricostruzione:
- decorre dalla scadenza dello stato di emergenza;
- ha durata massima di 5 anni;
- può essere prorogato fino a 10 anni complessivi.
Può essere revocato prima della scadenza se siano completate le attività di ricostruzione e siano presenti i presupposti per il ritorno al regime ordinario. Almeno 30 giorni prima della scadenza, il Commissario adotta un’ordinanza per disciplinare il subentro delle amministrazioni competenti nella prosecuzione delle funzioni e nella gestione della contabilità speciale; con tale ordinanza possono essere previste, per massimo 6 mesi e solo per gli interventi connessi all’evento, deroghe in materia di affidamento di lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi.
Commissario straordinario alla ricostruzione
Dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione, viene nominato un Commissario straordinario, individuabile nel presidente della regione interessata o, per eventi ultraregionali, nel presidente di una delle regioni coinvolte; in alternativa può essere scelto tra soggetti con specifica professionalità e competenza manageriale.
Il Commissario può essere revocato in caso di gravi inadempienze. Trasmette ogni 6 mesi una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione al Presidente del Consiglio e alle Camere. Il compenso è a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento, nei limiti previsti.
Il Commissario:
- opera in raccordo con i Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile;
- entro 6 mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale degli interventi;
- programma e coordina ricostruzione, ripristino e riparazione di immobili privati, pubblici, beni culturali, infrastrutture e opere pubbliche;
- può autorizzare assunzioni a tempo determinato negli enti territoriali e in altri soggetti pubblici interessati;
- informa periodicamente la Cabina di coordinamento;
- gestisce la contabilità speciale;
- esercita funzioni di indirizzo e monitoraggio.
Le ordinanze commissariali possono derogare a disposizioni di legge, con motivazione espressa, nel rispetto di principi generali, norme penali, antimafia, beni culturali e vincoli UE. Per le materie ambientali e culturali è richiesto il parere dei Ministri competenti.
Struttura di supporto e personale
La struttura di supporto del Commissario è istituita con DPCM, su proposta del Commissario e del Dipartimento Casa Italia. Può essere articolata territorialmente e fornire assistenza tecnica agli enti locali.
Il personale può provenire:
- dal Dipartimento Casa Italia per un periodo massimo di un anno, per garantirne l’operatività immediata;
- da altre amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o istituti analoghi, con i relativi vincoli organici e finanziari.
Cabina di coordinamento per la ricostruzione
È istituita una Cabina di coordinamento presieduta dal Commissario, composta dai vertici dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile, dai presidenti delle regioni e province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove esistente, da rappresentanti delle province e dei comuni interessati.
Non sono previsti compensi o rimborsi per i componenti. Possono essere invitati Ministeri e altri soggetti pubblici o privati. La Cabina coadiuva il Commissario nella progressiva integrazione tra misure di ricostruzione, nel monitoraggio, nella definizione del piano generale, nella redazione dei piani speciali e nell’integrazione con le opere pubbliche già programmate. Il suo funzionamento non può generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Indirizzo unitario e Conferenza dei Commissari
Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità politica delegata, assicura l’indirizzo tecnico unitario della ricostruzione tramite direttive, adottate previa intesa in Conferenza unificata o Conferenza Stato-Regioni/Province autonome entro 30 giorni. Le direttive possono contenere procedure operative e regole di monitoraggio.
Presso il Dipartimento Casa Italia è istituita, senza oneri aggiuntivi, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, come struttura permanente di coordinamento e condivisione di dati e buone pratiche.
Fondi e contabilità speciale
Sono istituiti:
- un fondo per la ricostruzione;
- un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari.
I fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Le risorse per la ricostruzione includono anche rifinanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2025. È prevista la pubblicità dei fondi tramite piattaforme digitali interconnesse con la trasparenza ANAC.
Al Commissario è intestata una contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato, alimentata da residue somme emergenziali, risorse dei fondi, risorse statali ed erogazioni liberali. Le assegnazioni avvengono su richiesta del Commissario e previa verifica dei dati di monitoraggio. A chiusura, le risorse residue sono versate al bilancio dello Stato o ai bilanci delle amministrazioni di provenienza.
Ruolo della Presidenza del Consiglio e personale dedicato
La Presidenza del Consiglio, tramite il Dipartimento Casa Italia, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nazionale. È inoltre istituita una Conferenza dei Commissari straordinari come struttura permanente di confronto.
È previsto un contingente massimo di 25 unità di personale da assegnare al Dipartimento Casa Italia, prioritariamente proveniente da uffici e amministrazioni già impegnate nella ricostruzione. L’aggiornamento del 2025 ha chiarito che per tale attribuzione non è richiesto il previo assenso dell’amministrazione di provenienza.
Pianificazione urbanistica e centri storici
Entro 18 mesi dalla nomina del Commissario, i comuni interessati, su richiesta di quest’ultimo, approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, gli studi specialistici e gli strumenti attuativi necessari.
La pianificazione deve coordinare:
- la ricostruzione o riparazione di edifici pubblici e privati;
- il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria;
- gli interventi sulle infrastrutture strategiche e sugli edifici del Terzo settore, religiosi e residenziali.
Gli strumenti attuativi seguono i principi fissati dalle direttive e dai provvedimenti del Commissario, sono esclusi da VAS e verifica di assoggettabilità se non comportano aumento di popolazione insediabile, incremento di aree urbanizzate o opere soggette a VIA/incidenza. È prevista la partecipazione dei cittadini, con pareri non vincolanti e resi entro 30 giorni.
Il procedimento di adozione e approvazione prevede pubblicazione, osservazioni, opposizioni, parere della Conferenza permanente e approvazione definitiva comunale. Gli strumenti possono derogare allo strumento paesaggistico con assenso dei rappresentanti del Ministero della cultura e della regione.
Per interventi con previsione di dettaglio è ammesso, in alternativa, il ricorso alla SCIA.
Aggregati edilizi, consorzi e interventi sostitutivi
I comuni possono individuare aggregati edilizi da recuperare con interventi unitari e perimetrare le unità minime di intervento. Per l’esecuzione degli interventi sugli edifici privati o misti, i proprietari devono costituire un consorzio obbligatorio entro 30 giorni dall’invito del Commissario; la costituzione è valida con almeno il 51% della superficie complessiva dell’edificio.
Se il termine decorre inutilmente, i comuni si sostituiscono ai proprietari non aderenti mediante occupazione temporanea degli immobili, fino a un massimo di 3 anni, senza indennizzo. Il contributo è in tal caso limitato al ripristino strutturale e alle finiture comuni ed esclusive degli aderenti. Il consorzio o il comune possono rivalersi sui proprietari se il costo degli interventi supera il contributo concedibile.
Programmi straordinari di ricostruzione regionale
Entro 24 mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione, le regioni possono adottare programmi straordinari di ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti, previo parere favorevole della Conferenza permanente. I programmi sono finanziati dalle regioni e devono coordinarsi con la pianificazione generale e speciale del Commissario.
Essi possono autorizzare interventi anche in deroga alla pianificazione territoriale e urbanistica, purché gli edifici ricostruiti siano conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro e configurazione esterna, salve le modifiche necessarie per adeguamenti antisismici, igienico-sanitari e di sicurezza. Restano esclusi gli interventi su costruzioni abusive, salvo tolleranze costruttive e regolarizzazioni già concluse alla data dell’evento.
Ricostruzione privata
Le tipologie di intervento, i danni e le spese ammissibili, nonché limiti, parametri, presupposti, condizioni e soglie dei contributi per i privati sono definiti con DPCM o atto dell’Autorità delegata, su proposta del Commissario, nei limiti delle risorse stanziate.
Entro 12 mesi dalla nomina, il Commissario definisce i contenuti del processo di ricostruzione e i criteri di indirizzo per la pianificazione e progettazione, distinguendo tra:
- riparazione immediata per danni lievi;
- ripristino o ricostruzione puntuale per danni gravi;
- ricostruzione integrata di centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti.
I criteri sono vincolanti per soggetti pubblici e privati. Gli interventi sono subordinati all’autorizzazione statica o sismica, se richiesta.
Contributi per beni mobili danneggiati
Il decreto che disciplina la ricostruzione privata può prevedere un contributo specifico per la distruzione o il grave danneggiamento di beni mobili e beni mobili registrati, compresi quelli strumentali ai servizi di cura e assistenza alla persona. Deve essere definito anche l’eventuale tetto massimo per ciascuna famiglia anagrafica alla data dell’evento.
Procedura per la concessione dei contributi privati
La domanda di contributo è presentata al comune competente insieme alla richiesta del titolo abilitativo edilizio. Devono essere allegati:
- eventuale ordinanza di sgombero e scheda AeDES o documentazione analoga;
- relazione tecnica asseverata che attesti il nesso causale con l’evento;
- progetto degli interventi e computo metrico estimativo.
Il testo fornito si interrompe nel successivo comma 2 della procedura istruttoria, quindi non è possibile ricostruire oltre il contenuto del procedimento.
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