Risposta n. 624 del 28/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante rileva che i prodotti sono dispositivi medici ma sostiene che occorre verificarne la qualifica come ausili/protesi per menomazioni funzionali permanenti; ritiene che i dispositivi in esame non abbiano la funzione di compensare una menomazione permanente e, quindi, non rientrino nel n. 30 applicabile al 4%, risultando pertanto soggetti al 22%
Aliquota IVA applicabile alle cessioni di legatori di varici e lacci per emostasi
Il quesito
La società chiede se sulle cessioni di legatori endoscopici e lacci in nylon per emostasi sia applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4% (Tabella A, Parte II, nn. 30 e 33 del DPR 633/1972) oppure l'ordinaria del 22%
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, esaminata la documentazione, conferma che pur trattandosi di dispositivi medici i legatori e i lacci non sono "da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità" come previsto dal n. 30; pertanto sulle cessioni si applica l'aliquota IVA ordinaria del 22%
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