Ordinanza del 30/03/2021 n. 8812 - Corte di Cassazione
Accertamento - Prova presuntiva - Modalità di valutazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso di G.C.V.A. s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato l'avviso di accertamento 2009, ritenendo indeducibile la differenza tra il canone dichiarato e quello rideterminato con i valori OMI. La CTR aveva fondato la rettifica su presunzioni gravi, precise e concordanti relative a operazioni intra-gruppo e al ribaltamento dei canoni di leasing, mentre la ricorrente non ha adempiuto all'onere di trascrivere la perizia di parte in cassazione e ha chiesto una rivisitazione di merito non ammissibile. Condanna alle spese di giudizio e conferma dei principi sulla valutazione complessiva della prova presuntiva e sui requisiti dell'art. 39 DPR 600/73.
Accertamento tributario su canoni di locazione (prova presuntiva) - ricorso per cassazione
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