DECRETO 18 settembre 1997, n. 383
Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ministeriale (1997) che disciplina i cali di lavorazione ammessi ai fini dell'abbuono d'accisa per prodotti in regime sospensivo: 1% per oli minerali, 1,5% per alcole etilico (con 2,5% per perdite connesse a trasformazione e 7% per aromi), norme su lavorazioni promiscue, possibilità di riconoscimento di cali superiori su esperimenti UTF/dogana, obblighi di registrazione e inventario (ordinario annuale) e disposizioni transitorie; abroga il DM 437/1988.
Cali tecnici ammissibili per rilavorazioni in regime sospensivo (oli minerali e prodotti alcolici)
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