DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1999, n. 34
Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-regolamento del 29 gennaio 1999 che disciplina l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza: categorie di personale e gradi, articolazione territoriale e specializzata (comandi interregionali, regionali, provinciali, nuclei di polizia tributaria, reparti speciali, aeronavale, istruzione e supporto), funzioni del comando generale e del Consiglio superiore, rapporti con il Ministro delle finanze. Prevede l'adozione di determinazioni entro 180 giorni e abroga alcuni articoli della legge 23/4/1959 n.189 in prima applicazione. Nessun limite temporale di efficacia esplicitato.
Ordinamento e struttura organizzativa della Guardia di Finanza (Regolamento 1999)
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