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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. 9

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

Normativa italiana008G0019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la titolarità, l’esercizio, la commercializzazione e la ripartizione dei proventi dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi professionistici a squadre, con regole su pacchetti, licenze, cronaca e tutela degli utenti. Prevede mutualità per il calcio professionistico e norme transitorie per contratti e riparti, con varie decorrenze temporali e successive modifiche/abrogazioni.

Commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi

Diritti audiovisivi sportivi: disciplina generale

Il provvedimento definisce un sistema di commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi relativi a eventi sportivi professionistici a squadre, con l’obiettivo di assicurare trasparenza, efficienza del mercato ed equilibrio competitivo tra i partecipanti. Prevede inoltre una quota di risorse da destinare a finalità di mutualità.

Definizioni rilevanti

La norma chiarisce in modo puntuale i concetti utilizzati nel decreto: evento, competizione, giornata, diretta, differita, replica, sintesi, immagini salienti e correlate, prima messa in onda, diritti audiovisivi primari e secondari, pacchetti, contratto di licenza, piattaforme, operatori della comunicazione, intermediari indipendenti, canale tematico ufficiale, stagione sportiva e utente. Di particolare rilievo è la definizione di diritti audiovisivi, che hanno durata di 50 anni dalla data dell’evento e comprendono fissazione, comunicazione al pubblico, distribuzione, noleggio, prestito, nuove ritrasmissioni, uso promozionale e costituzione di archivio.

Titolarità, esercizio e produzione delle immagini

La titolarità dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione spetta congiuntamente all’organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi, mentre il diritto di archivio appartiene in via esclusiva all’organizzatore dell’evento. L’esercizio dei diritti relativi ai singoli eventi spetta all’organizzatore della competizione; gli atti in violazione sono nulli. La produzione audiovisiva dell’evento è rimessa all’organizzatore dell’evento, che può riprendere direttamente, tramite servizio tecnico o avvalendosi degli assegnatari dei diritti. Se l’organizzatore dell’evento non provvede, la produzione è effettuata dall’organizzatore della competizione.

Le riprese appartengono all’organizzatore dell’evento, anche in deroga alla disciplina ordinaria sul diritto d’autore, fermo restando il diritto dell’organizzatore della competizione di usarle per le finalità del decreto. Il soggetto che produce le immagini deve mettere il segnale a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti a condizioni trasparenti, non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione; l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto di tale obbligo.

Diritto di cronaca e utilizzo delle immagini

Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca, purché non pregiudichi lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi né gli interessi degli organizzatori. È espressamente ammessa la comunicazione del solo risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, anche in tempo reale, senza che ciò integri pregiudizio allo sfruttamento dei diritti.

Per telegiornali televisivi è garantita la trasmissione di immagini salienti e correlate, entro limiti stringenti: massimo 8 minuti complessivi per giornata, 4 minuti per giorno solare e 3 minuti per singolo evento, solo dopo un intervallo di almeno 3 ore dalla fine dell’evento e fino alle 48 ore successive. L’Autorità deve adottare un regolamento anche per il diritto di cronaca radiofonico. Per l’esercizio della cronaca, gli organizzatori e gli assegnatari devono mettere a disposizione estratti di immagini salienti e correlate dietro rimborso dei soli costi tecnici; in mancanza, va consentito l’accesso agli impianti per le riprese.

Linee guida per la commercializzazione

L’organizzatore della competizione deve predisporre linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, con regole su offerta, assegnazione, formazione dei pacchetti, diritti secondari e standard tecnici ed editoriali. Le linee guida sono deliberate dall’assemblea di categoria con maggioranza qualificata dei due terzi nelle prime tre votazioni e maggioranza semplice dalla quarta; in prima applicazione vanno predisposte entro 4 mesi dall’entrata in vigore.

Le linee guida devono anche individuare i diritti secondari oggetto di iniziative commerciali autonome degli organizzatori degli eventi e disciplinare il momento dal quale tali diritti possono essere esercitati, nonché le modalità di produzione e i relativi costi. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano e approvano le linee guida entro 60 giorni.

Offerta, pacchetti e assegnazione dei diritti

I diritti audiovisivi devono essere offerti a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, mediante procedure competitive distinte per mercato nazionale, internazionale e radiofonico. L’offerta deve avvenire con congruo anticipo rispetto all’inizio della competizione e non è obbligatorio commercializzare le dirette di tutti gli eventi; il numero minimo è fissato nelle linee guida.

La commercializzazione può avvenire per singola piattaforma, mettendo in concorrenza più piattaforme o con entrambe le modalità. Se vengono messe in concorrenza più piattaforme, devono essere predisposti più pacchetti, equilibrati e contenenti eventi di elevato interesse. È previsto un prezzo minimo per ciascun pacchetto, sotto il quale l’offerta può essere revocata previa comunicazione all’AGCM. Alla procedura possono partecipare solo operatori della comunicazione con titolo abilitativo e intermediari indipendenti; nei casi di concorrenza tra piattaforme, può partecipare anche l’operatore abilitato per una sola piattaforma. È vietato acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette.

Intermediario indipendente e deroghe

L’organizzatore della competizione può affidare tutti i diritti audiovisivi a un intermediario indipendente tramite procedura competitiva, con divieto di assegnazione prima che siano decorsi 45 giorni dalla comunicazione all’AGCM dei risultati e dei criteri della procedura. L’intermediario deve rispettare le regole del decreto e delle linee guida; può formare e modificare i pacchetti solo con approvazione delle Autorità competenti.

Se l’organizzatore crea società advisor, non vi possono partecipare operatori della comunicazione, intermediari indipendenti e soggetti che operano come advisor dell’organizzatore. L’AGCom e l’AGCM possono inoltre autorizzare, entro i rispettivi profili di competenza, limitate deroghe ai divieti posti al subarticolo 11, comma 6.

Modalità di esercizio, sub-licenze e sfruttamento residuo

L’operatore della comunicazione deve esercitare i diritti sulla piattaforma per cui possiede il titolo abilitativo; l’uso su piattaforma non abilitata comporta la risoluzione del contratto senza restituzione del corrispettivo né indennizzo. I diritti invenduti possono essere ulteriormente commercializzati, consentendo anche all’organizzatore dell’evento di sfruttarli o di esercitarli tramite il proprio canale tematico ufficiale, limitatamente agli eventi della propria squadra.

L’assegnatario non può sub-licenziare o cedere i diritti, né concludere accordi analoghi, salvo specifica previsione. Può però, previa autorizzazione onerosa e scritta dell’organizzatore della competizione, stipulare accordi non esclusivi di ritrasmissione o distribuzione del segnale su altre piattaforme, purché non pregiudichino lo sfruttamento da parte degli altri assegnatari e siano attuati in modo equo e non discriminatorio. L’intermediario indipendente assegnatario deve invece subconcedere i diritti senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie.

Tutela degli utenti e diritti non esercitati

Se l’assegnatario non esercita, anche solo in parte, i diritti acquisiti, l’organizzatore della competizione può consentire ad altri operatori l’acquisizione dei diritti non esercitati dietro equo corrispettivo e secondo i limiti temporali delle linee guida. Le linee guida devono prevedere agevolazioni per le emittenti locali, al fine di consentire l’acquisizione dei diritti rimasti invenduti o non esercitati e garantire la fruibilità locale degli eventi a prezzi commisurati al bacino di utenza.

Piattaforme emergenti, radio e mercato internazionale

Per le piattaforme emergenti l’AGCom individua periodicamente le piattaforme stesse, almeno ogni due anni. I diritti destinati a tali piattaforme sono offerti in via non esclusiva, con obbligo di concessione diretta a prezzi commisurati all’effettiva utilizzazione, inclusa una quota rilevante dei diritti di prima messa in onda; la commercializzazione avviene per singola piattaforma per evitare posizioni dominanti. Le stesse regole valgono anche per l’intermediario indipendente assegnatario.

Per la piattaforma radiofonica, i diritti audio possono essere concentrati in un solo pacchetto per i mercati nazionale e internazionale, assegnabile a un solo operatore della comunicazione, mentre le linee guida disciplinano gli estratti in diretta per le emittenti radiofoniche nazionali e i diritti riservati agli organizzatori degli eventi per tutelare le emittenti locali.

Sul mercato internazionale le regole generali di commercializzazione non si applicano integralmente: le linee guida devono comunque prevedere modalità che favoriscano la fruizione da parte delle comunità italiane all’estero e la valorizzazione dell’immagine della competizione. I commi 3 e 4 dell’articolo 16 risultano abrogati.

Protezione delle immagini e vigilanza

I contratti di licenza devono contenere clausole per la protezione delle immagini, anche contro captazioni indebite, immissioni non autorizzate nelle reti di comunicazione elettronica e ritrasmissioni illecite da e verso l’estero. L’AGCom vigila sulla corretta applicazione delle regole in materia di cronaca e di accesso al segnale, mentre l’AGCM vigila sulla concorrenza e sull’applicazione del decreto e delle linee guida.

Azioni giudiziarie e tutela dei diritti

La tutela dei diritti audiovisivi spetta in via principale all’organizzatore della competizione; gli organizzatori dei singoli eventi conservano legittimazione per i diritti secondari oggetto di iniziative commerciali autonome. I licenziatari possono agire in giudizio contro le violazioni dei diritti oggetto di licenza e ottenere inibitorie, con litisconsorzio necessario con i titolari principali. Il giudice può adottare misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni per l’intera durata della competizione e per ciascun evento.

Ripartizione delle risorse e mutualità

Le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sono ripartite tra i partecipanti alla competizione secondo i criteri stabiliti dagli articoli 25 e 26, dopo la deduzione delle quote destinate alla mutualità. Le risorse relative ai diritti secondari autonomamente commercializzati spettano agli organizzatori degli eventi.

Per il calcio di Serie A, l’organizzatore delle competizioni destina il 10% delle risorse complessive a finalità mutualistiche: sviluppo dei settori giovanili, formazione e utilizzo di calciatori per le nazionali giovanili, sostegno agli impianti sportivi e alle attività giovanili. La quota è trasferita alla FIGC, che la ripartisce tra Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, campionato femminile di Serie A e campionato di Serie C secondo percentuali predeterminate e previa rendicontazione certificata. È previsto anche un credito d’imposta per interventi di ristrutturazione degli impianti delle società di Serie B, Serie Pro e dilettanti che abbiano beneficiato della mutualità, nei limiti indicati.

Ripartizione tra i partecipanti e criteri per la Serie A

Per tutte le competizioni la ripartizione deve garantire una quota prevalente in parti uguali, con una quota non inferiore al 40%; la quota legata al risultato sportivo non può essere inferiore a quella basata sul bacino d’utenza. I criteri sono deliberati dall’assemblea di categoria con maggioranza dei tre quarti.

Per la Serie A la ripartizione segue una struttura specifica: 50% in parti uguali, 28% in base ai risultati sportivi e 22% in base al radicamento sociale. I risultati sportivi considerano classifica e punti dell’ultimo campionato, risultati degli ultimi cinque campionati e risultati nazionali dal 1946/1947. Il radicamento sociale è calcolato sul pubblico di riferimento, sull’audience televisiva certificata e sui minuti giocati dai giovani calciatori formati nei settori giovanili italiani. La quota riferita ai giovani non può essere inferiore al 5% della quota del 22% ed è attribuita alle società presso le quali il calciatore è stato tesserato in Italia dal compimento dei 16 anni, in proporzione alla durata del tesseramento. I criteri di dettaglio sono stabiliti con DPCM. Le modifiche a questo articolo acquistano efficacia dalla stagione sportiva 2021/2022.

Regime transitorio e abrogazioni

I contratti di licenza, cessione o alienazione già in essere alla data di entrata in vigore del decreto e stipulati prima del 31 maggio 2006 restano efficaci fino al 30 giugno 2010, anche per effetto di opzioni o prelazioni collegate. Per i contratti stipulati dopo il 31 maggio 2006 e fino all’entrata in vigore del decreto è previsto un regime transitorio; il testo fornito è però troncato.

Alcune disposizioni risultano espressamente abrogate nel testo: l’articolo 16, commi 3 e 4, e gli articoli 23 e 24. Il provvedimento contiene inoltre aggiornamenti che differiscono nel tempo l’efficacia di alcune modifiche agli articoli 21, 22 e 26.

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