Risposta n. 197 del 2/11/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Istante ritiene che entrambi gli emolumenti possano beneficiare del regime dell’articolo 24-ter TUIR: l’assegno perché qualificato come pensione dall’accordo con l’ex datore di lavoro e l’indennità perché assoggettata in Irlanda al trattamento fiscale previsto per le indennità pensionistiche standard.
Applicazione del regime sostitutivo del 7% ex articolo 24-ter TUIR a una pensione irlandese «pay as you go» e a un’indennità forfettaria di fine rapporto.
Il quesito
Il contribuente, cittadino irlandese trasferitosi fiscalmente in Italia e in possesso dei requisiti dichiarati per accedere al regime, chiede se possa assoggettare all’imposta sostitutiva del 7% sia l’assegno pensionistico pagato direttamente dall’ex datore di lavoro irlandese secondo il sistema «pay as you go», sia l’indennità forfettaria di fine rapporto.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile il regime agevolativo, sulla base dei fatti dichiarati e assunti acriticamente: l’assegno «pay as you go» e l’indennità forfettaria di fine rapporto possono rientrare tra i redditi rilevanti ai fini dell’articolo 24-ter TUIR. Il regime può inoltre riguardare gli altri redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, determinati secondo l’articolo 165, comma 2, TUIR. Resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Regime del 7% per pensione irlandese e indennità di fine rapporto
La risposta n. 197/2026 esamina l’applicazione del regime dell’articolo 24-ter TUIR a un contribuente che si è trasferito dall’Irlanda in Italia e riceverà dall’ex datore di lavoro un assegno pensionistico secondo un accordo «pay as you go» e un’indennità forfettaria di fine rapporto.
Fattispecie e requisiti dichiarati
L’Istante è cittadino irlandese e dichiara di avere trasferito recentemente la residenza fiscale in Italia dall’Irlanda, Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Dichiara inoltre di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui intende esercitare l’opzione.
Fino a ottobre 2025 ha ricoperto una carica dirigenziale presso una società irlandese. In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro riceverà dalla stessa società un assegno pensionistico e una somma una tantum a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto. Secondo quanto rappresentato, il sistema irlandese «pay as you go» prevede il pagamento della pensione direttamente da parte del datore di lavoro al maturare del diritto, senza versamenti anticipati a un fondo pensione e senza costituzione di un fondo di investimento. L’Istante riferisce inoltre che, secondo la normativa irlandese, l’indennità di fine rapporto è assoggettata al trattamento fiscale previsto per l’indennità pensionistica standard, indicata come SCSB e disciplinata dalla sezione 123 del TCA 1997.
Quesito e soluzione proposta dal contribuente
L’Istante chiede se possa applicare l’imposta sostitutiva del 7% prevista dall’articolo 24-ter TUIR sia all’assegno pensionistico «pay as you go» sia all’indennità forfettaria di fine rapporto. A sostegno della richiesta richiama la qualificazione degli emolumenti risultante dagli accordi con la società e dal memorandum ricevuto da quest’ultima, nel quale si confermano il diritto a una pensione futura e a un’indennità di fine rapporto, nonché la possibilità per le società irlandesi di versare direttamente i contributi pensionistici agli ex dipendenti.
Normativa e prassi richiamate
L’articolo 24-ter, comma 1, TUIR consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza in determinati comuni del Mezzogiorno o in comuni interessati da eventi sismici indicati dalla norma, di optare per un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo l’articolo 165, comma 2, TUIR.
Ai sensi del comma 2, l’opzione è riservata a chi non è stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e trasferisce la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. In base ai commi 4 e 5, il regime è valido per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello del trasferimento della residenza; l’opzione diviene efficace in tale periodo e deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità applicative sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878. La disciplina è stata illustrata anche dalla circolare n. 21/E del 17 luglio 2020.
L’Agenzia richiama inoltre la risposta n. 21 del 29 gennaio 2024, secondo cui sono redditi da pensione, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), TUIR, le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati. La nozione comprende gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, anche quando la loro causale è riconducibile a un rapporto diverso dal lavoro dipendente, e le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi, anche se l’erogazione può prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro. È richiamata anche la risposta n. 471 del 27 settembre 2022, relativa all’applicazione del regime ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.
Per individuare la territorialità dei redditi, l’articolo 165, comma 2, TUIR adotta criteri reciproci rispetto a quelli dell’articolo 23 TUIR. Quest’ultimo considera prodotti in Italia le pensioni e gli assegni assimilati corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti; applicando il criterio «a specchio», le pensioni corrisposte da soggetti esteri sono redditi prodotti all’estero.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base degli elementi dichiarati dall’Istante, assunti acriticamente, l’Agenzia ritiene che il contribuente possa beneficiare del regime dell’articolo 24-ter TUIR. L’assegno pagato dalla società irlandese dopo la cessazione del rapporto rientra nella nozione di reddito da pensione secondo i criteri indicati dalla prassi richiamata. Anche l’indennità forfettaria di fine rapporto può essere assoggettata al regime: oltre alla sua qualificazione riferita dall’Istante, la norma consente, una volta soddisfatta la condizione di possedere redditi pensionistici qualificanti, di applicare l’imposta sostitutiva agli altri redditi di qualunque categoria prodotti all’estero e individuati secondo l’articolo 165, comma 2, TUIR.
Conclusioni e limiti del parere
La risposta ammette quindi, nei presupposti descritti, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% all’assegno pensionistico «pay as you go» e all’indennità forfettaria di fine rapporto, oltre che agli altri redditi esteri rientranti nell’ambito della disciplina. Il parere si fonda sugli elementi e sui documenti forniti, assunti nella loro veridicità e concreta attuazione, e non pregiudica i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
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