Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 373

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti.

Normativa italiana093G0435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto legislativo (1993) che disciplina il calcolo della retribuzione pensionabile per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 1/1/1993 e per i nuovi iscritti alle gestioni previdenziali dopo tale data. La retribuzione pensionabile è la media delle retribuzioni imponibili relative agli anni di contribuzione dell'intera vita lavorativa, con esclusione delle retribuzioni (rivalutate) inferiori del 20% rispetto alla media, fino a un massimo di esclusione del 25% degli anni (35% e valore percentuale speciale del 10% per personale di volo e INPGI). Si applica anche ai lavoratori autonomi e a specifiche gestioni; norma di natura transitoria riferita alle anzianità dal 1/1/1993.

Determinazione della retribuzione pensionabile per lavoratori di prima occupazione dal 1993

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 2 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.