LEGGE 24 dicembre 1992, n. 506
Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIntroduce l'art. 7‑bis nella L. 12/8/1982 n.576: il commissario straordinario delle imprese assicuratrici (attive nella RC per la circolazione) può chiedere al Ministro un finanziamento dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada) per pagare sinistri. Importo fino al 70% delle riserve tecniche e comunque non superiore ai risarcimenti dovuti per sinistri anteriori all'avvio dell'amministrazione straordinaria; interessi parametrati al tasso ufficiale di sconto + margine (≤1,5%); credito privilegiato; garanzia mediante pegno sulle azioni. Disposizione transitoria per imprese già in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore (24/12/1992).
Finanziamenti dal Fondo di garanzia per imprese assicuratrici in crisi (RC circolazione)
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