LEGGE 23 marzo 1998, n. 110
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), adottata 1961 e riveduta fino al 1991; dispone che la Convenzione abbia piena esecuzione dalla sua entrata in vigore (art. 37) e delega il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, a emanare le norme necessarie per adeguare la legislazione interna alle prescrizioni obbligatorie e ad alcune facoltative dell'Atto di revisione del 19 marzo 1991 (definizioni, tipo e durata della tutela, priorità, eccezioni, tariffe, nullità/decadenza, ecc.). Data: 23 marzo 1998.
Ratifica e attuazione della Convenzione UPOV (protezione nuove varietà vegetali)
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