DECRETO 5 marzo 2003, n. 100
Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (5 marzo 2003) che modifica l'allegato VII del D.Lgs. 25/1/1992, n.107: fissa la dose massima di etilvanillina a 300 mg/kg per caramelle, confetti, gomme da masticare e prodotti di confetteria e introduce l'etilmaltolo (60 mg/kg) per gomme da masticare, caramelle e prodotti similari; stabilisce requisiti di purezza nell'allegato I. Nessun limite temporale esplicito nel testo; la misura è frutto di adeguamento a normative/decisioni comunitarie dell'epoca.
Autorizzazione etilmaltolo ed aggiornamento etilvanillina per caramelle e gomme
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