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Legge

L.R. Lombardia 17/2004

Calendario venatorio regionale(1)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 17/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce, per la Regione Marche, la stagione venatoria, i giorni e gli orari di caccia, le specie cacciabili e i relativi periodi, i carnieri giornalieri, l’uso del tesserino venatorio e l’allenamento dei cani. Prevede anche poteri delle province di modulare alcuni periodi e limitazioni. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma molte disposizioni sono oggi superate da successive modifiche normative.

Calendario venatorio regionale e disciplina dell'attività di caccia

Calendario venatorio regionale e disciplina dell’attività venatoria

La legge regionale della Regione Marche disciplina il calendario venatorio, individuando i periodi di esercizio della caccia, le specie cacciabili, i limiti di carniere e alcuni adempimenti del cacciatore. Il testo attribuisce inoltre a province e Regione poteri di modulazione del prelievo venatorio, entro i limiti e con le modalità previste.

Stagione venatoria, giornate e orari di caccia

La stagione venatoria inizia la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L’esercizio venatorio è consentito in forma vagante o da appostamento, fisso o temporaneo, anche con l’ausilio del cane.

La caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. L’orario ordinario va da un’ora prima dell’alba fino al tramonto.

Le province possono:

  • posticipare l’apertura della caccia in forma vagante fino al 1º ottobre, per tutela delle produzioni agricole e della fauna stanziale;
  • anticipare fino al 1º settembre l’apertura della caccia da appostamento fisso e temporaneo ad alcune specie cacciabili, previo parere dell’INFS, con corrispondente anticipo della chiusura;
  • prevedere limitazioni alla caccia vagante e all’uso del cane nel periodo 1º gennaio-31 gennaio;
  • prevedere limitazioni all’uso del cane da seguita tra l’8 dicembre e il 31 gennaio;
  • regolare la caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria dal 1º ottobre al 30 novembre, integrando il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì con due giornate settimanali.

La Regione può inoltre ridurre, con provvedimento dirigenziale e sentito l’INFS, la caccia a determinate specie per periodi determinati, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o ad altre calamità.

Carniere giornaliero, allenamento dei cani e tesserino venatorio

Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare due capi di selvaggina stanziale e trenta capi di selvaggina migratoria. La norma indica inoltre limiti specifici per le singole specie, tra cui lepre, coturnice delle Alpi, gallo forcello, palmipedi, trampolieri, rallidi, beccaccia e tortora.

I limiti di carniere per la selvaggina stanziale non si applicano:

  • nelle aziende faunistico-venatorie, dove valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia;
  • nelle aziende agri-turistico-venatorie, per la selvaggina stanziale allevata.

Per gli ungulati abbattuti nell’ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento non si applicano i limiti di cui al comma sul carniere giornaliero.

L’allenamento e addestramento dei cani è disciplinato dalle province ed è consentito dal 30º giorno precedente l’apertura generale della stagione venatoria fino alla chiusura generale della caccia, su tutto il territorio regionale non soggetto a divieto. Restano ferme eventuali limitazioni previste dal calendario venatorio. L’attività non è ammessa nelle aree interessate da produzioni agricole tutelate, anche se non tabellate.

Il cacciatore deve essere munito di:

  • tesserino venatorio rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale;
  • licenza di caccia valida;
  • ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale.

All’inizio della giornata venatoria il cacciatore deve indicare indelebilmente sul tesserino il giorno, il mese, la provincia, l’ambito territoriale di caccia o il comprensorio alpino o l’azienda venatoria interessata, nonché i capi di selvaggina stanziale man mano abbattuti e raccolti. Per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va annotato indelebilmente al termine della giornata e comunque sul posto di caccia.

Il tesserino ha funzione di controllo delle quantità e delle specie prelevate e deve essere restituito alla provincia che lo ha rilasciato non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Specie cacciabili e periodi di caccia

La legge distingue i periodi di caccia in base alle specie.

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentita la caccia a:

  • coniglio selvatico;
  • minilepre;
  • beccaccia;
  • allodola;
  • merlo;
  • quaglia;
  • tordo bottaccio;
  • tortora (Streptopelia turtur).

Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia a:

  • alzavola;
  • beccaccino;
  • canapiglia;
  • cesena;
  • codone;
  • colombaccio;
  • combattente;
  • cornacchia grigia;
  • cornacchia nera;
  • fagiano;
  • fischione;
  • folaga;
  • frullino;
  • gallinella d’acqua;
  • gazza;
  • germano reale;
  • ghiandaia;
  • marzaiola;
  • mestolone;
  • moretta;
  • moriglione;
  • pavoncella;
  • porciglione;
  • tordo sassello;
  • volpe.

Dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre è consentita la caccia a:

  • pernice rossa;
  • starna;
  • lepre comune, che in zona Alpi può essere cacciata fino al 30 novembre.

Dal 1º ottobre al 30 novembre è consentita la caccia a:

  • coturnice delle Alpi;
  • gallo forcello;
  • lepre bianca;
  • pernice bianca;
  • camoscio;
  • capriolo;
  • cervo;
  • muflone; con esclusione delle cacce di selezione agli ungulati.

Dal 1º ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale; le province possono però posticipare il periodo dal 1º novembre al 31 gennaio.

Per gli ungulati le province, sentito l’INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei seguenti periodi:

  • dal 1º agosto al 31 dicembre per camoscio, cervo e muflone;
  • dal 1º giugno alla seconda domenica di dicembre per capriolo;
  • dal 1º giugno al 31 gennaio per cinghiale.

La caccia di selezione deve svolgersi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, nei comprensori alpini e negli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, con possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali locali.

Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla provincia.

Nel periodo 1º gennaio-31 gennaio le province, sentiti i comitati di gestione, possono vietare la caccia al fagiano, salvo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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