L.R. Lombardia 17/2004
Calendario venatorio regionale(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce, per la Regione Marche, la stagione venatoria, i giorni e gli orari di caccia, le specie cacciabili e i relativi periodi, i carnieri giornalieri, l’uso del tesserino venatorio e l’allenamento dei cani. Prevede anche poteri delle province di modulare alcuni periodi e limitazioni. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma molte disposizioni sono oggi superate da successive modifiche normative.
Calendario venatorio regionale e disciplina dell'attività di caccia
Calendario venatorio regionale e disciplina dell’attività venatoria
La legge regionale della Regione Marche disciplina il calendario venatorio, individuando i periodi di esercizio della caccia, le specie cacciabili, i limiti di carniere e alcuni adempimenti del cacciatore. Il testo attribuisce inoltre a province e Regione poteri di modulazione del prelievo venatorio, entro i limiti e con le modalità previste.
Stagione venatoria, giornate e orari di caccia
La stagione venatoria inizia la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L’esercizio venatorio è consentito in forma vagante o da appostamento, fisso o temporaneo, anche con l’ausilio del cane.
La caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. L’orario ordinario va da un’ora prima dell’alba fino al tramonto.
Le province possono:
- posticipare l’apertura della caccia in forma vagante fino al 1º ottobre, per tutela delle produzioni agricole e della fauna stanziale;
- anticipare fino al 1º settembre l’apertura della caccia da appostamento fisso e temporaneo ad alcune specie cacciabili, previo parere dell’INFS, con corrispondente anticipo della chiusura;
- prevedere limitazioni alla caccia vagante e all’uso del cane nel periodo 1º gennaio-31 gennaio;
- prevedere limitazioni all’uso del cane da seguita tra l’8 dicembre e il 31 gennaio;
- regolare la caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria dal 1º ottobre al 30 novembre, integrando il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì con due giornate settimanali.
La Regione può inoltre ridurre, con provvedimento dirigenziale e sentito l’INFS, la caccia a determinate specie per periodi determinati, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o ad altre calamità.
Carniere giornaliero, allenamento dei cani e tesserino venatorio
Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare due capi di selvaggina stanziale e trenta capi di selvaggina migratoria. La norma indica inoltre limiti specifici per le singole specie, tra cui lepre, coturnice delle Alpi, gallo forcello, palmipedi, trampolieri, rallidi, beccaccia e tortora.
I limiti di carniere per la selvaggina stanziale non si applicano:
- nelle aziende faunistico-venatorie, dove valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia;
- nelle aziende agri-turistico-venatorie, per la selvaggina stanziale allevata.
Per gli ungulati abbattuti nell’ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento non si applicano i limiti di cui al comma sul carniere giornaliero.
L’allenamento e addestramento dei cani è disciplinato dalle province ed è consentito dal 30º giorno precedente l’apertura generale della stagione venatoria fino alla chiusura generale della caccia, su tutto il territorio regionale non soggetto a divieto. Restano ferme eventuali limitazioni previste dal calendario venatorio. L’attività non è ammessa nelle aree interessate da produzioni agricole tutelate, anche se non tabellate.
Il cacciatore deve essere munito di:
- tesserino venatorio rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale;
- licenza di caccia valida;
- ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale.
All’inizio della giornata venatoria il cacciatore deve indicare indelebilmente sul tesserino il giorno, il mese, la provincia, l’ambito territoriale di caccia o il comprensorio alpino o l’azienda venatoria interessata, nonché i capi di selvaggina stanziale man mano abbattuti e raccolti. Per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va annotato indelebilmente al termine della giornata e comunque sul posto di caccia.
Il tesserino ha funzione di controllo delle quantità e delle specie prelevate e deve essere restituito alla provincia che lo ha rilasciato non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Specie cacciabili e periodi di caccia
La legge distingue i periodi di caccia in base alle specie.
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentita la caccia a:
- coniglio selvatico;
- minilepre;
- beccaccia;
- allodola;
- merlo;
- quaglia;
- tordo bottaccio;
- tortora (Streptopelia turtur).
Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia a:
- alzavola;
- beccaccino;
- canapiglia;
- cesena;
- codone;
- colombaccio;
- combattente;
- cornacchia grigia;
- cornacchia nera;
- fagiano;
- fischione;
- folaga;
- frullino;
- gallinella d’acqua;
- gazza;
- germano reale;
- ghiandaia;
- marzaiola;
- mestolone;
- moretta;
- moriglione;
- pavoncella;
- porciglione;
- tordo sassello;
- volpe.
Dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre è consentita la caccia a:
- pernice rossa;
- starna;
- lepre comune, che in zona Alpi può essere cacciata fino al 30 novembre.
Dal 1º ottobre al 30 novembre è consentita la caccia a:
- coturnice delle Alpi;
- gallo forcello;
- lepre bianca;
- pernice bianca;
- camoscio;
- capriolo;
- cervo;
- muflone; con esclusione delle cacce di selezione agli ungulati.
Dal 1º ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale; le province possono però posticipare il periodo dal 1º novembre al 31 gennaio.
Per gli ungulati le province, sentito l’INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei seguenti periodi:
- dal 1º agosto al 31 dicembre per camoscio, cervo e muflone;
- dal 1º giugno alla seconda domenica di dicembre per capriolo;
- dal 1º giugno al 31 gennaio per cinghiale.
La caccia di selezione deve svolgersi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, nei comprensori alpini e negli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, con possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali locali.
Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla provincia.
Nel periodo 1º gennaio-31 gennaio le province, sentiti i comitati di gestione, possono vietare la caccia al fagiano, salvo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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