Messaggio numero 2883 del 04-02-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le Autorità Portuali, quali enti pubblici non economici, non sono tenute dal 1° gennaio 2009 al versamento dei contributi di malattia e maternità previsti dall’art. 20, comma 2, della legge n. 133/2008. Di conseguenza, per le relative posizioni contributive classificate con c.s.c. 2.01.01, devono essere sostituiti i codici di autorizzazione "8G" e "8H" con il codice "6F".
Contributi di malattia e maternità per le Autorità Portuali
Contributi di malattia e maternità per le Autorità Portuali
Il documento risponde a quesiti relativi all’applicazione dell’art. 20, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, con specifico riferimento alle Autorità Portuali disciplinate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La trattazione si concentra sui contributi di malattia e maternità, rinviando ad ulteriori precisazioni la questione della disoccupazione involontaria.
Natura giuridica delle Autorità Portuali
Il documento ricostruisce il quadro normativo e interpretativo della natura giuridica delle Autorità Portuali:
- l’art. 6, comma 1, della legge n. 84/1994 ha istituito le Autorità Portuali per lo svolgimento di compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali;
- il comma 2 del medesimo articolo ha attribuito loro personalità giuridica di diritto pubblico;
- il Consiglio di Stato, con parere n. 1641 del 9 luglio 2002, ha evidenziato che tali enti svolgono funzioni complessivamente preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse;
- la natura di ente pubblico non commerciale è stata richiamata anche dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio con risoluzione n. 40/E del 16 marzo 2004;
- l’art. 1, comma 993, della legge n. 296/2006 ha poi qualificato espressamente le Autorità Portuali come enti pubblici non economici.
Esclusione dall’obbligo contributivo per malattia e maternità
Sulla base di tale qualificazione, il documento conclude che l’art. 20, comma 2, della legge n. 133/2008 non si applica alle Autorità Portuali. La norma, infatti, prevede dal 1° gennaio 2009 l’obbligo di versare i contributi per maternità e per malattia per gli operai delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto.
Le Autorità Portuali non rientrano in tale ambito perché:
- sono enti pubblici non economici;
- non sono interessate da processi di privatizzazione.
Ne deriva che non sono tenute al versamento dei contributi di malattia e maternità previsti dalla disposizione richiamata.
Indicazioni operative sulle posizioni contributive
Il documento fornisce anche una specifica indicazione gestionale per le posizioni contributive delle Autorità Portuali:
- per le posizioni classificate con c.s.c. 2.01.01;
- con decorrenza 1° gennaio 2009;
- in sostituzione dei c.a. "8G" e "8H";
- deve essere attribuito il codice di autorizzazione "6F".
Il codice "6F" assume il significato di "azienda non tenuta al versamento dei contributi per le indennità economiche di malattia e maternità".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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