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Messaggio

Messaggio numero 2883 del 04-02-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che le Autorità Portuali, quali enti pubblici non economici, non sono tenute dal 1° gennaio 2009 al versamento dei contributi di malattia e maternità previsti dall’art. 20, comma 2, della legge n. 133/2008. Di conseguenza, per le relative posizioni contributive classificate con c.s.c. 2.01.01, devono essere sostituiti i codici di autorizzazione "8G" e "8H" con il codice "6F".

Contributi di malattia e maternità per le Autorità Portuali

Contributi di malattia e maternità per le Autorità Portuali

Il documento risponde a quesiti relativi all’applicazione dell’art. 20, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, con specifico riferimento alle Autorità Portuali disciplinate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La trattazione si concentra sui contributi di malattia e maternità, rinviando ad ulteriori precisazioni la questione della disoccupazione involontaria.

Natura giuridica delle Autorità Portuali

Il documento ricostruisce il quadro normativo e interpretativo della natura giuridica delle Autorità Portuali:

  • l’art. 6, comma 1, della legge n. 84/1994 ha istituito le Autorità Portuali per lo svolgimento di compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali;
  • il comma 2 del medesimo articolo ha attribuito loro personalità giuridica di diritto pubblico;
  • il Consiglio di Stato, con parere n. 1641 del 9 luglio 2002, ha evidenziato che tali enti svolgono funzioni complessivamente preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse;
  • la natura di ente pubblico non commerciale è stata richiamata anche dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio con risoluzione n. 40/E del 16 marzo 2004;
  • l’art. 1, comma 993, della legge n. 296/2006 ha poi qualificato espressamente le Autorità Portuali come enti pubblici non economici.

Esclusione dall’obbligo contributivo per malattia e maternità

Sulla base di tale qualificazione, il documento conclude che l’art. 20, comma 2, della legge n. 133/2008 non si applica alle Autorità Portuali. La norma, infatti, prevede dal 1° gennaio 2009 l’obbligo di versare i contributi per maternità e per malattia per gli operai delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto.

Le Autorità Portuali non rientrano in tale ambito perché:

  • sono enti pubblici non economici;
  • non sono interessate da processi di privatizzazione.

Ne deriva che non sono tenute al versamento dei contributi di malattia e maternità previsti dalla disposizione richiamata.

Indicazioni operative sulle posizioni contributive

Il documento fornisce anche una specifica indicazione gestionale per le posizioni contributive delle Autorità Portuali:

  • per le posizioni classificate con c.s.c. 2.01.01;
  • con decorrenza 1° gennaio 2009;
  • in sostituzione dei c.a. "8G" e "8H";
  • deve essere attribuito il codice di autorizzazione "6F".

Il codice "6F" assume il significato di "azienda non tenuta al versamento dei contributi per le indennità economiche di malattia e maternità".

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