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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 21 marzo 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modifica del decreto 4 giugno 2019 - Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra.

Decreti del MEFCod. G.U. 22A02003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica le modalità attuative delle riduzioni di accisa sulla birra previste per il 2022. Stabilisce aliquote ridotte per birrifici indipendenti con produzione superiore a 10.000 e fino a 60.000 ettolitri, adempimenti dichiarativi, recupero o rimborso dell’imposta e regole transitorie per le immissioni in consumo effettuate dal 1° gennaio 2022.

Riduzioni dell’accisa sulla birra per l’anno 2022

Riduzioni dell’accisa sulla birra per il 2022

Il decreto modifica il decreto ministeriale 4 giugno 2019 e disciplina l’applicazione temporanea, per le immissioni in consumo avvenute nel 2022, delle riduzioni di accisa sulla birra previste per determinate fabbriche di birra indipendenti. Regola inoltre dichiarazioni, controlli, recuperi e rimborsi dell’imposta.

Ambito e aliquote ridotte

Per il 2022, l’aliquota ordinaria di accisa è ridotta del 50 per cento per la birra prodotta nei birrifici di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del TUA, in luogo della riduzione ordinaria del 40 per cento prevista dal decreto ministeriale 4 giugno 2019.

Per la birra immessa in consumo nel 2022 da fabbriche di birra indipendenti con produzione annua superiore a 10.000 e fino a 60.000 ettolitri, l’accisa è ridotta sull’intero quantitativo immesso in consumo secondo la produzione realizzata nell’anno:

  • del 30 per cento se la produzione è superiore a 10.000 e fino a 30.000 ettolitri;
  • del 20 per cento se la produzione è superiore a 30.000 e fino a 60.000 ettolitri.

Le fabbriche devono essere munite della licenza fiscale prevista dal decreto ministeriale n. 153/2001 e possedere gli altri requisiti per la qualifica di piccolo birrificio indipendente, diversi dal limite di produzione. Le agevolazioni valgono anche per birra ricevuta direttamente da fabbriche situate in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle condizioni previste per ciascuna fattispecie.

Comunicazioni e dichiarazioni per le fabbriche nazionali

Il depositario autorizzato di una fabbrica già operativa comunica via PEC all’ufficio delle dogane competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, gli estremi della licenza fiscale e il volume di produzione stimato per il 2022, che deve essere superiore a 10.000 e non superiore a 60.000 ettolitri. Allega una dichiarazione sostitutiva attestante la produzione presa in carico nel registro di magazzino nel 2021, compresa tra 10.000 e 60.000 ettolitri, e il possesso degli altri requisiti richiesti. Le variazioni dei dati devono essere comunicate via PEC entro 10 giorni dal loro verificarsi.

Entro il 31 gennaio 2023 il depositario trasmette via PEC una dichiarazione riepilogativa con i volumi di birra realizzati e condizionati, presi in carico nel registro annuale di magazzino e immessi in consumo nel 2022, indicando l’accisa versata e l’aliquota applicata.

Per le fabbriche che hanno iniziato l’attività nel 2022, la comunicazione iniziale deve essere corredata dalla dichiarazione sul possesso degli altri requisiti. Entro il 31 gennaio 2023 esse presentano la dichiarazione riepilogativa; per ottenere la riduzione, entro il 28 febbraio 2023 chiedono il rimborso dell’eventuale maggiore accisa versata, calcolata sulla base dei volumi dichiarati.

Birra proveniente da fabbriche di altri Stati UE

Il soggetto obbligato nazionale che riceve direttamente birra condizionata da una fabbrica situata in un altro Stato membro presenta entro il 31 gennaio 2023 una dichiarazione riepilogativa per ciascuna fabbrica, indicando i relativi codici di accisa, i volumi immessi in consumo in Italia, l’accisa versata e l’aliquota applicata. Alla dichiarazione allega le certificazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266, da cui risultino le produzioni del 2021 e del 2022, ciascuna superiore a 10.000 e fino a 60.000 ettolitri.

Per le fabbriche UE che hanno iniziato l’attività nel 2022, è sufficiente allegare la certificazione della produzione di quell’anno; il soggetto obbligato nazionale presenta la dichiarazione e l’eventuale istanza di rimborso secondo i termini e le modalità previsti per le fabbriche nazionali avviate nel 2022.

Recupero e rimborso dell’accisa

Se dalle dichiarazioni risulta dovuta un’accisa superiore a quella versata, l’ufficio competente notifica un avviso di pagamento per recuperare la differenza. L’avviso è notificato anche, previa diffida, in caso di mancata presentazione nei termini delle dichiarazioni riepilogative o dei relativi allegati.

Per le fabbriche nazionali già operative che hanno versato un’accisa superiore a quella dovuta, il depositario autorizzato può presentare istanza di rimborso entro il 28 febbraio 2023, allegando la dichiarazione riepilogativa e, se non già trasmessa, la dichiarazione sui requisiti. Se nel 2022 è stata realizzata e condizionata una produzione non superiore a 10.000 ettolitri, è ammesso il rimborso della differenza rispetto all’aliquota ridotta del 50 per cento prevista per quell’anno, con allegazione della dichiarazione riepilogativa.

Il rimborso è effettuato mediante accredito, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti di accisa. Le medesime regole e il termine del 28 febbraio 2023 si applicano, nei casi previsti, al soggetto obbligato nazionale che ha ricevuto birra da una fabbrica UE.

Fattispecie particolari

Per le piccole birrerie nazionali o unionali che, secondo le dichiarazioni previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2019, superano il rispettivo limite produttivo, ma non eccedono 60.000 ettolitri nel 2022, la riduzione è applicata all’intero volume immesso in consumo nell’anno. L’ufficio recupera l’eventuale maggiore accisa mediante avviso di pagamento; per tali casi non si applica la specifica regola richiamata dall’articolo 8, comma 5, primo periodo, del decreto ministeriale modificato.

La riduzione del 20 o 30 per cento si applica anche ai microbirrifici che superano 10.000 ettolitri e nel 2022 adeguano l’assetto del deposito fiscale a quello previsto dal decreto ministeriale n. 153/2001, previa comunicazione all’ufficio e osservanza delle prescrizioni impartite. L’ufficio recupera la differenza tra l’accisa dovuta con la riduzione del 20 o 30 per cento e quella già versata applicando la riduzione del 50 per cento prevista per il solo 2022 per i birrifici di minori dimensioni.

Regime transitorio per le immissioni anteriori alla comunicazione

Per la maggiore accisa versata sulla birra immessa in consumo dal 1° gennaio 2022 fino alla ricezione della comunicazione iniziale, il depositario autorizzato può chiedere il rimborso mediante accredito entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. La stessa possibilità è riconosciuta al soggetto obbligato nazionale per la birra ricevuta dalla fabbrica UE e immessa in consumo in Italia dal 1° gennaio 2022 fino alla data di pubblicazione del decreto.

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