DECRETO 13 dicembre 2001, n. 456
Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (2001) che disciplina le procedure di reclamo e la composizione degli "organi decidenti" per controversie relative a bonifici transfrontalieri: definizioni, obbligo per gli enti di adottare atti di autoregolamentazione e trasmetterli alla Banca d'Italia (entro 120 giorni), composizione del collegio (presidente nominato dalla Banca d'Italia, membri paritetici consumatori/enti), termini procedurali (minimo 90 gg per il reclamo; 30 gg per deduzioni; 60 gg per decisione), gratuità per il reclamante, obblighi di reporting e verifica di conformità da parte della Banca d'Italia. Applicazione originaria collegata alla direttiva 97/5/CE; successivi interventi normativi (es. PSD/ADR, istituzione di organismi come l'Arbitro bancario-finanziario) hanno in pratica soppiantato molte disposizioni.
Procedure di reclamo e composizione degli organi per controversie su bonifici transfrontalieri
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