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Decreto

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 456

Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.

Normativa italiana001G0518Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento (2001) che disciplina le procedure di reclamo e la composizione degli "organi decidenti" per controversie relative a bonifici transfrontalieri: definizioni, obbligo per gli enti di adottare atti di autoregolamentazione e trasmetterli alla Banca d'Italia (entro 120 giorni), composizione del collegio (presidente nominato dalla Banca d'Italia, membri paritetici consumatori/enti), termini procedurali (minimo 90 gg per il reclamo; 30 gg per deduzioni; 60 gg per decisione), gratuità per il reclamante, obblighi di reporting e verifica di conformità da parte della Banca d'Italia. Applicazione originaria collegata alla direttiva 97/5/CE; successivi interventi normativi (es. PSD/ADR, istituzione di organismi come l'Arbitro bancario-finanziario) hanno in pratica soppiantato molte disposizioni.

Procedure di reclamo e composizione degli organi per controversie su bonifici transfrontalieri

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