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Legge

LEGGE 15 maggio 2025, n. 76

Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

Normativa italiana25G00081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in attuazione dell’art. 46 Cost., forme di partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori. Prevede organi di rappresentanza nelle società, piani di partecipazione finanziaria e incentivi fiscali limitati al 2025 (e, per una parte, estesi al 2026), oltre all’istituzione di una Commissione nazionale presso il CNEL.

Partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa

Partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa

La legge attua l’art. 46 della Costituzione e disciplina forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti, ai risultati e alla proprietà delle aziende. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la collaborazione tra datore di lavoro e lavoratori, sostenere occupazione e valorizzare il lavoro, anche promuovendo democrazia economica e sostenibilità d’impresa.

Ambito e definizioni

La disciplina riguarda diverse forme di coinvolgimento dei lavoratori:

  • partecipazione gestionale, intesa come collaborazione alle scelte strategiche;
  • partecipazione economica e finanziaria, inclusa la partecipazione ai profitti e al capitale;
  • partecipazione organizzativa, riferita alle decisioni sulle fasi produttive e organizzative;
  • partecipazione consultiva, tramite pareri e proposte sulle decisioni aziendali. Sono richiamati anche il concetto di contratti collettivi rilevanti ai fini della legge e quello di enti bilaterali.

Partecipazione agli organi societari

Nelle società organizzate con sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, se la materia è disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza. La loro individuazione avviene secondo procedure definite dai contratti collettivi e nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge civile. Può inoltre essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori aderenti ai piani di partecipazione finanziaria.

Nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione, e se esiste al comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti. Essi sono individuati dai lavoratori secondo le procedure dei contratti collettivi, devono possedere requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità e non possono assumere incarichi direttivi, se non già ricoperti nella medesima impresa, nei tre anni successivi alla cessazione del mandato.

Partecipazione agli utili e incentivi fiscali

Per l’anno 2025 è previsto un regime agevolato per la distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili d’impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, se effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali. In tale ipotesi, il limite dell’importo soggetto all’imposta sostitutiva viene elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le altre disposizioni della legge di bilancio 2016 richiamate dalla norma.

Piani di partecipazione finanziaria

Le aziende possono prevedere piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti, nel rispetto della normativa vigente. Tali piani possono comprendere strumenti di partecipazione al capitale previsti dal codice civile e anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Per il solo anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, entro il limite di 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. Questa agevolazione è estesa anche al 2026 dalla legge successiva indicata nel testo.

Partecipazione organizzativa e commissioni paritetiche

Le imprese possono istituire commissioni paritetiche composte in egual numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, con il compito di formulare proposte di miglioramento e innovazione di prodotti, processi produttivi, servizi e organizzazione del lavoro. Le aziende possono inoltre prevedere nel proprio organigramma, tramite contratti collettivi aziendali, figure di riferimento per formazione, welfare, politiche retributive, qualità dei luoghi di lavoro, conciliazione e genitorialità, oltre a responsabili per diversità e inclusione delle persone con disabilità. Per le imprese con meno di 35 lavoratori è favorita, anche tramite enti bilaterali, la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione aziendale.

Consultazione preventiva e procedura

Nell’ambito delle commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, o in loro mancanza i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore, possono essere consultati preventivamente sulle scelte aziendali, salvo quanto già previsto dalla legge o dai contratti collettivi. I contratti collettivi definiscono composizione, sedi, tempi, modalità e contenuti della consultazione. Se la consultazione riguarda materie negoziali, le commissioni possono fornire materiali utili al tavolo contrattuale.

La procedura è così scandita:

  • convocazione scritta del datore di lavoro, anche via PEC;
  • avvio della consultazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta;
  • possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di depositare un parere scritto, da allegare al verbale;
  • chiusura della procedura, salvo diverso accordo, dopo 10 giorni dall’inizio anche se il parere non è reso;
  • entro 30 giorni dalla chiusura, nuova convocazione per illustrare l’esito e le ragioni dell’eventuale mancato recepimento delle osservazioni. La consultazione è riservata per le informazioni che, se divulgate, violerebbero norme di legge o previsioni dei contratti collettivi.

Commissione nazionale permanente presso il CNEL

Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori. È composta da rappresentanti del CNEL, del Ministero del lavoro, da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL, oltre a tre esperti scelti congiuntamente dalle stesse organizzazioni. La Commissione:

  • si pronuncia con parere non vincolante sulle controversie interpretative relative alle procedure;
  • propone misure correttive per violazioni procedurali;
  • raccoglie e valorizza le buone prassi;
  • redige ogni due anni una relazione nazionale;
  • formula proposte al CNEL per incentivare le varie forme di partecipazione;
  • raccoglie i verbali degli organismi paritetici. I componenti restano in carica 5 anni, non percepiscono compensi né rimborsi e il funzionamento avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori

Per i componenti delle commissioni paritetiche e per coloro che partecipano agli organi societari è prevista una formazione, anche congiunta, di almeno 10 ore annue. La formazione può essere finanziata tramite enti bilaterali, Fondo Nuove Competenze e fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

Applicazione alle società cooperative e clausola di salvaguardia

La disciplina si applica alle società cooperative in quanto compatibile. Restano salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

Copertura finanziaria

Gli oneri per gli incentivi fiscali e per la partecipazione finanziaria sono coperti mediante riduzione di un fondo istituito dalla legge di bilancio 2025; il fondo è inoltre incrementato nel 2027, con copertura tramite maggiori entrate derivanti dalla misura sugli utili.

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