LEGGE 16 gennaio 2008, n. 16
Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIntegra l'art. 32 della legge 3/1963 consentendo l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nelle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di giornalista, a condizione che l'accesso alla memoria sia inibito secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, sentito il Ministero della Giustizia. Prevede l'adeguamento del regolamento (DPR 115/1965) da parte del Governo entro un mese dall'entrata in vigore. Nessun limite temporale di applicabilità è previsto.
Uso di personal computer nelle prove scritte per l'abilitazione alla professione di giornalista
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