Accordo 24201 del 03/09/2025
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 5 alla Serie 01 di Emendamenti al Regolamento 149 Disposizioni uniformi riguardanti i dispositivi di illuminazione stradale (RID).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nota del MIT informa le amministrazioni e gli operatori interessati che il 26 settembre 2025 entrerà in vigore il supplemento 5 alla serie 01 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 149. Il documento richiama la circolare precedente del 7 aprile 2025, indica dove reperire il testo dell’emendamento e precisa che, trattandosi di un supplemento, non varia l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Viene inoltre aggiornata l’elencazione dei Paesi che adottano il Regolamento n. 149, con invito ai destinatari a diffondere la comunicazione agli uffici periferici competenti.
Comunicazione sull’entrata in vigore del supplemento 5 alla serie 01 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 149 sui dispositivi di illuminazione stradale (RID)
Supplemento 5 alla serie 01 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 149
La nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, informa dell’entrata in vigore del supplemento 5 alla serie 01 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 149, relativo ai dispositivi di illuminazione stradale (RID). Si tratta di una comunicazione tecnica di aggiornamento normativo, rivolta alle amministrazioni competenti, agli uffici della motorizzazione e agli operatori di settore interessati alle omologazioni internazionali.
Base normativa e riferimento internazionale
Il documento si colloca nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore. L’emendamento richiamato è identificato dal codice ECE/TRANS/WP29/2025/39 e viene indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata a riunioni e documenti della sessione di marzo 2025.
Decorrenza dell’aggiornamento
Il MIT comunica che il supplemento 5 entrerà in vigore il 26/09/2025. La nota richiama la precedente circolare n. 10766 del 07/04/2025, collocandosi come aggiornamento di quanto già reso noto alle amministrazioni e agli operatori.
Effetti sulle omologazioni
La comunicazione precisa che, essendo l’intervento qualificato come supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Questo elemento è rilevante per gli uffici tecnici e per i soggetti che gestiscono pratiche di omologazione e conformità dei dispositivi.
Destinatari istituzionali e diffusione territoriale
La nota è trasmessa alle Direzioni Generali Territoriali, alle strutture periferiche della motorizzazione, alle Regioni e Province autonome, nonché all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. In copia sono informate anche associazioni di categoria e organismi tecnici del comparto automotive e dei combustibili/impiantistica per autotrazione. Ai destinatari è richiesto di diffondere la comunicazione agli uffici periferici di competenza territoriale.
Aggiornamento dei Paesi adottanti il Regolamento n. 149
A titolo di aggiornamento, la nota riporta l’elenco dei Paesi aderenti al Regolamento n. 149, con i relativi codici di omologazione. Tra questi figurano, oltre all’Italia (E3), numerosi Stati europei ed extraeuropei, nonché l’Unione Europea (E42) e San Marino (E57). L’elencazione ha valore informativo per l’applicazione e il riconoscimento delle omologazioni internazionali.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l’entrata in vigore, dal 26/09/2025, del supplemento 5 alla serie 01 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 149, relativo alle disposizioni uniformi sui dispositivi di illuminazione stradale (RID).
Effetti sull’omologazione
Il MIT precisa che, essendo un supplemento, l’aggiornamento non comporta la modifica dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Riferimento al testo emendativo
Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/39 ed è disponibile in lingua ინგლისese sul sito UNECE indicato nella nota, nella sezione relativa a riunioni e documenti della sessione di marzo 2025.
Destinatari e diffusione
La comunicazione è indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, agli uffici e soggetti tecnici del settore motorizzazione, alle Regioni e Province autonome interessate, all’Ufficio Registro Automezzi di San Marino e, per conoscenza, a associazioni di settore e altri organismi. I destinatari sono invitati a diramare la nota agli uffici periferici territorialmente competenti.
Aggiornamento sui Paesi adottanti
La nota aggiorna l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 149, includendo i codici di omologazione da E1 a E68, tra cui Italia (E3), Unione Europea (E42) e San Marino (E57).
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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