L.R. Molise 5/2004
Disposizioni in materia di tributi regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 5/2004 disciplina il recupero della tassa automobilistica 2000 entro il 31 dicembre 2004 e introduce una soglia di euro 3,10 sotto la quale non si procede per crediti tributari regionali di modesta entità, con eccezione per la seconda violazione delle norme applicative del tributo. Abroga la legge regionale n. 2/1978.
Disposizioni sui tributi regionali del Molise e sui crediti di modesta entità
Disposizioni in materia di tributi regionali del Molise
La legge regionale interviene su due profili dei tributi regionali: il recupero di una specifica annualità della tassa automobilistica e la gestione dei crediti tributari di importo minimo. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione Molise.
Tassa automobilistica regionale
Per la tassa automobilistica dovuta alla Regione Molise relativa al periodo d’imposta 2000, il recupero deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2004. La norma ha quindi carattere temporale e riguarda solo quel recupero specifico.
Crediti tributari di modesta entità
Per i crediti derivanti dall’applicazione di tributi regionali, di qualunque specie, non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione quando l’importo dovuto, per ciascun credito d’imposta e per ogni periodo d’imposta, è pari o inferiore a euro 3,10.
La soglia vale anche quando il credito è composto soltanto da sanzioni amministrative o interessi, oppure da una combinazione di tali voci con il tributo.
Se il credito supera euro 3,10, l’amministrazione procede per l’intero importo, senza abbattimenti della sola parte eccedente.
Eccezione per la seconda violazione
La regola di non procedere per i crediti di importo pari o inferiore a euro 3,10 non si applica se il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, deriva dalla seconda violazione delle disposizioni di legge applicative del medesimo tributo regionale. In questo caso, anche il credito di modesta entità resta perseguibile.
Abrogazione di precedente disciplina
È abrogata la legge regionale 27 gennaio 1978, n. 2, recante la disciplina dei crediti regionali di lieve entità e dell’abbandono delle procedure di esazione. La nuova legge sostituisce quindi il precedente assetto in materia.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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