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Messaggio

Messaggio numero 3817 del 23-09-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quali pensionati devono comunicare all’INPS i redditi da lavoro autonomo relativi al 2015, entro il 30 settembre 2016, indicando anche i casi di esclusione, le modalità di dichiarazione, il regime sanzionatorio e alcune regole per la dichiarazione preventiva 2016. Sono richiamate inoltre specifiche ipotesi di cumulabilità e le disposizioni particolari per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.

Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo per pensionati 2015 e regole di cumulo

Obbligo di comunicazione dei redditi da lavoro autonomo per i pensionati

Il documento richiama l’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che introduce il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e prevede, al comma 4, l’obbligo per i titolari di pensione di dichiarare all’ente erogatore i redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF. Per i pensionati con decorrenza della pensione entro il 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale, la comunicazione dei redditi percepiti nel 2015 deve essere presentata entro il 30 settembre 2016.

Soggetti esclusi dall’obbligo dichiarativo

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, perché non soggetti al divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia, in quanto dal 1° gennaio 2001 tali pensioni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • i titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive, totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Il testo precisa anche che, ai fini del computo dei 40 anni, è utile la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione se già utilizzata per la liquidazione di supplementi. Inoltre, per gli assegni di invalidità continuano ad applicarsi le riduzioni di cui alla tabella G della legge n. 335/1995 anche quando l’anzianità contributiva sia pari o superiore a 40 anni.

Soggetti tenuti alla dichiarazione e casi particolari

Devono presentare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2015 i pensionati che non rientrano nelle esclusioni sopra indicate, sempre entro il 30 settembre 2016.

Sono richiamate alcune situazioni particolari:

  • le disposizioni sull’incumulabilità non si applicano ai titolari di pensione di invalidità se dall’attività lavorativa deriva un reddito annuo non superiore al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • per il 2015, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità non sono soggetti al divieto parziale di cumulo se il reddito da lavoro autonomo è pari o inferiore a euro 6.524,57;
  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • le indennità percepite per la funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici;
  • le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • anche le indennità connesse a cariche pubbliche elettive, come quelle di consiglieri regionali o parlamentari nazionali ed ევროპეi, non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati e dai giudici tributari sono parimenti escluse dal divieto di cumulo.

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati:

  • al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere indicato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione può essere trasmessa con due modalità:

  • accesso al sito www.inps.it con PIN, selezione dei servizi per il cittadino e della voce "Dichiarazioni Reddituali – Red Semplificato", quindi scelta della campagna di riferimento relativa alla dichiarazione redditi 2015;
  • scaricando il modulo 503 AUT dalla sezione moduli del portale INPS, compilandolo e inviandolo via PEC alla sede competente.

Regime sanzionatorio

In caso di omissione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, il comma 8-bis dell’articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992 prevede che il pensionato debba versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione omessa. L’importo può essere recuperato dall’ente mediante trattenuta sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Dichiarazione a preventivo per l’anno 2016

Il documento richiama anche il comma 4-bis dell’articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992, secondo cui le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sono effettuate provvisoriamente sulla base della dichiarazione dei redditi che il pensionato prevede di conseguire nell’anno.

Gli interessati devono quindi comunicare preventivamente il reddito che prevedono di conseguire nel 2016, secondo le modalità indicate per la dichiarazione. Le trattenute operate a preventivo saranno poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, da rendere entro il termine ordinario per l’IRPEF nell’anno successivo.

Acquisizione dei redditi dichiarati e modalità di compilazione

I redditi dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in uso.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale sia a consuntivo sia a preventivo anche i pensionati la cui situazione reddituale non sia variata rispetto all’anno precedente o alla dichiarazione preventiva già resa.

Il documento precisa che, per i redditi del solo titolare, non va indicato un importo unico, ma per ogni tipologia di reddito devono essere riportati i periodi di lavoro effettuato, con un massimo di sei periodi per anno e i relativi importi. I periodi devono essere inseriti in ordine cronologico e senza sovrapposizioni. In assenza di importi, devono comunque essere indicati i valori:

  • Periodo DA = "01";
  • Periodo A = "12";
  • Importo = 0.

Disposizioni per i pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità. Il documento specifica che tali fattispecie riguardano:

  • i trattamenti pensionistici privilegiati per i dipendenti pubblici;
  • i trattamenti derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o a mansioni, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 274/1991 o dell’articolo 27 della legge n. 177/1976 per i dipendenti civili dello Stato.

Per il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il regime di cumulo è regolato dall’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, secondo cui le quote di pensione eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%. Per il lavoro autonomo, le trattenute non possono comunque superare il 30% del reddito.

In sede di domanda telematica di pensione, il richiedente sottoscrive un’avvertenza che impone la tempestiva comunicazione di eventuali attività lavorative autonome o dipendenti svolte dopo la cessazione dal servizio. Il documento rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni sulla modalità di inoltro della domanda.

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