DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2007, n. 136
Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto applica alle istituzioni AFAM operanti in Valle d’Aosta la legge n. 508/1999, delegando alla Regione funzioni amministrative e legislative su finanziamento, edilizia e programmazione dell’offerta formativa. Regola reclutamento e mobilità del personale, contributi statali, collaborazione internazionale e riconoscimento dei percorsi esteri, con specifiche garanzie per la lingua francese.
Disciplina delle istituzioni AFAM in Valle d'Aosta
Disciplina delle istituzioni AFAM in Valle d’Aosta
Il decreto adegua l’assetto delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel territorio della Valle d’Aosta alle regole generali della legge n. 508/1999, attribuendo alla Regione un ruolo centrale nelle funzioni amministrative e in alcune materie di intervento normativo. La disciplina valorizza inoltre le specificità linguistiche e organizzative del contesto valdostano.
Ambito di applicazione e quadro generale
Le disposizioni riguardano le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nella Valle d’Aosta. Ad esse si applicano la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e i relativi regolamenti attuativi, con il rispetto delle norme speciali contenute nel decreto.
Deleghe e funzioni della Regione Valle d’Aosta
Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni interessate sono delegate alla Regione Valle d’Aosta, che le esercita secondo quanto previsto dal decreto e, quando richiesto, previo parere del CNAM integrato da un rappresentante regionale nelle istituzioni di volta in volta interessate. È inoltre previsto che gli statuti delle istituzioni assicurino un’adeguata rappresentanza della Regione autonoma negli organi interni.
La Regione esercita anche competenze legislative in materia di finanziamento ed edilizia delle istituzioni. Sul piano amministrativo, provvede altresì alla programmazione e allo sviluppo dell’offerta formativa e al raccordo con il sistema scolastico e universitario presente nel territorio regionale.
Organizzazione del personale docente e reclutamento
I contratti di lavoro del personale docente devono tenere conto delle specificità dell’ordinamento regionale valdostano. Il reclutamento avviene in coerenza con la normativa statale vigente, ma subordinatamente all’accertamento della conoscenza della lingua francese secondo modalità stabilite dalla Regione.
Il decreto riconosce utilità ai periodi di insegnamento, a tempo determinato e indeterminato, svolti presso il Conservatoire de la Vallee d’Aoste, sia ai fini delle previsioni richiamate dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, sia ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 180 del 29 marzo 2023 per il conferimento di incarichi di insegnamento.
Mobilità del personale docente
È consentito il trasferimento, a domanda, del personale docente delle istituzioni valdostane verso le istituzioni AFAM del restante territorio nazionale, con passaggio nei rispettivi ruoli, secondo le regole vigenti per i trasferimenti del personale docente. È parimenti consentito il trasferimento, a domanda, di docenti delle istituzioni AFAM del restante territorio nazionale verso le istituzioni operanti in Valle d’Aosta, ma solo previo accertamento della conoscenza della lingua francese secondo modalità stabilite dalla Regione.
Il servizio prestato nelle istituzioni di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali si applica la normativa vigente.
Finanziamento pubblico
I contributi dello Stato alle istituzioni sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa con la Regione, ove dovuti secondo la normativa vigente. Nella determinazione si tiene conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel resto del territorio nazionale.
Collaborazione internazionale, didattica e ricerca
Le istituzioni possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori stranieri con qualifiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento italiano, per sostenere la vocazione internazionale dell’offerta formativa e della produzione artistica. Tale possibilità è limitata al 30% della dotazione organica del corpo docente.
Le istituzioni possono inoltre promuovere collaborazioni scientifiche con università, centri di ricerca e altre istituzioni di alta formazione e specializzazione artistiche e musicali, anche estere, per esigenze di ricerca, produzione artistica e insegnamento. Gli accordi possono prevedere corsi integrati di studio svolti congiuntamente o presso una sola delle istituzioni coinvolte, nonché programmi di ricerca congiunti.
Sono riconosciuti la validità dei corsi seguiti o delle parti di piano di studio svolte all’estero e i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
Comunicazione e controllo degli accordi
Gli accordi di collaborazione devono essere comunicati al Ministro dell’università e della ricerca entro 30 giorni dalla stipulazione. Essi diventano esecutivi se il Ministro non si oppone per motivi di legittimità entro i 30 giorni successivi alla comunicazione.
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