DECRETO 4 agosto 1994, n. 569
Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ministeriale (1994) che disciplina l'attività non retribuita a favore della collettività prevista dal d.l. 26/4/1993 n.122 come pena accessoria per reati (es. discriminazione razziale). Definisce tipologie di lavori ammessi (restauro, assistenza sociale, protezione civile, tutela ambientale, manutenzione beni pubblici), modalità di individuazione della struttura, durata e limiti di prestazione, convenzioni con enti pubblici/privati, coordinamento, coperture assicurative e controlli del pubblico ministero e forze di polizia. Norma amministrativa senza limite temporale espresso.
Modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività (lavori di pubblica utilità) come pena accessoria per reati, in particolare di discriminazione razziale/etnica/religiosa
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