LEGGE 18 agosto 1993, n. 333
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge di autorizzazione alla ratifica (18/08/1993) dell'Accordo bilaterale Italia–Bangladesh (20/03/1990) sulla promozione e protezione degli investimenti. Definisce "investimento" e "investitore", garantisce promozione, trattamento equo e non discriminatorio, clausole di trattamento nazionale e MPF, tutela contro espropri con risarcimento al valore di mercato (più interessi LIBOR), libero rimpatrio di capitali e profitti, subrogazione, termini per i trasferimenti e procedure di risoluzione delle controversie (incl. arbitrato UNCITRAL e ICSID). Entrata in vigore alla notificazione reciproca (art.13); durata iniziale 10 anni con rinnovi taciti di 5 anni e salvaguardia quinquennale per investimenti preesistenti.
Ratifica Accordo Italia–Bangladesh per promozione e protezione degli investimenti (20/03/1990)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 18 ago 1993LEGGE 18 agosto 1993, n. 341
- Legge · 18 ago 1993LEGGE 18 agosto 1993, n. 340
- Legge · 18 ago 1993LEGGE 18 agosto 1993, n. 339
- Legge · 18 ago 1993LEGGE 18 agosto 1993, n. 338
- Legge · 18 ago 1993LEGGE 18 agosto 1993, n. 337
- Legge · 18 ago 1993LEGGE 18 agosto 1993, n. 336
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →