LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione ONU del 15 dicembre 1997 sulla repressione degli attentati con esplosivi e ne dispone l'esecuzione secondo l'art.22. Introduce nell'art.280 c.p. l'art.280‑bis (reato di terrorismo con ordigni esplosivi) con pene da 2 a 5 anni, aumenti fino alla metà se colpiti organi costituzionali e da 5 a 10 anni se vi è pericolo per l'incolumità pubblica o grave danno economico. Modifica disposizioni sulle circostanze attenuanti e adegua altre norme; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Ratifica Convenzione ONU (1997) e introduzione art. 280‑bis c.p. sul terrorismo con ordigni esplosivi
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