LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187
Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il comma 2 dell'art. 13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160: i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni giudicanti monocratiche in materia penale, salvo per i reati indicati nell'art. 550 c.p.p.; è altresì vietata l'assegnazione alle funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare prima della prima valutazione di professionalità. Abroga l'art. 9‑bis del medesimo decreto. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (31/10/2011).
Limitazione incarichi giudicanti per magistrati neo-immessi
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