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Legge

LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187

Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

Normativa italiana011G0231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica il comma 2 dell'art. 13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160: i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni giudicanti monocratiche in materia penale, salvo per i reati indicati nell'art. 550 c.p.p.; è altresì vietata l'assegnazione alle funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare prima della prima valutazione di professionalità. Abroga l'art. 9‑bis del medesimo decreto. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (31/10/2011).

Limitazione incarichi giudicanti per magistrati neo-immessi

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