L.R. Sicilia 18/2023
Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sicilia il Servizio di psicologia delle cure primarie, integrato con medici di base e pediatri, e la figura dello psicologo convenzionato operante nei distretti ASP. Prevede elenchi provinciali, requisiti, organizzazione, ticket, relazione annuale all’ARS e copertura finanziaria dal 2024. Restano da definire con decreto regionale entro 180 giorni competenze, titoli e gestione incarichi.
Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie in Sicilia
Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie in Sicilia
La legge regionale istituisce, nell’ambito del sistema sanitario siciliano, il Servizio di psicologia delle cure primarie e la figura dello psicologo delle cure primarie. Il provvedimento nasce come risposta ai bisogni assistenziali emersi dopo l’epidemia da Covid-19 e si colloca in un quadro di integrazione tra assistenza psicologica di base, medicina generale, pediatria di libera scelta e servizi specialistici.
Finalità e ambito di intervento
Il Servizio ha la funzione di intercettare e rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini, offrendo un primo livello di supporto accessibile e integrato con gli altri presìdi sanitari. Le finalità indicate comprendono:
- riduzione del peso dei disturbi psicologici e filtro verso le cure secondarie e il pronto soccorso;
- emersione dei bisogni di benessere psicologico non espressi;
- organizzazione dell’assistenza psicologica distrettuale;
- integrazione con i servizi specialistici psicologici e di salute mentale di secondo livello;
- gestione delle problematiche emotive e comportamentali connesse alla pandemia da Covid-19 o ad altre emergenze sanitarie.
Gli interventi previsti sono dichiarati integrativi e complementari rispetto a quelli già disciplinati da altre norme regionali.
Assetto organizzativo e soggetti coinvolti
Il Servizio è realizzato da ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, a livello di distretto sanitario di base, mediante psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, denominati psicologi delle cure primarie. Questi operano nel distretto sociosanitario e collaborano con:
- medici di medicina generale;
- pediatri di libera scelta;
- specialisti ambulatoriali;
- servizi distrettuali e centri di salute mentale;
- Comuni e ambiti territoriali per il sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari.
La legge prevede che le prestazioni siano erogate da almeno due psicologi ogni 50.000 abitanti. In ciascuna ASP, il direttore dell’unità operativa complessa di psicologia, se esistente, oppure il dirigente psicologo operante nel distretto delle cure primarie, svolge funzioni di referente clinico e di coordinamento e programmazione.
Compiti dello psicologo delle cure primarie
Lo psicologo delle cure primarie opera per il benessere psicologico nell’ambito della medicina delle cure primarie, con un’azione vicina alle realtà di vita degli utenti, delle famiglie e della comunità. La legge gli attribuisce funzioni di primo livello, con presa in carico rapida e integrazione con i servizi sanitari.
In particolare:
- riduce il rischio di disagio psichico;
- promuove la salute e la prevenzione;
- interviene prioritariamente sui problemi di adattamento legati al normale ciclo di vita;
- assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico con dimensione diagnostica e programma di supporto psicologico;
- può avvalersi delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti;
- in caso di sintomi psichiatrici, opera di concerto con i servizi territoriali e i centri di salute mentale.
Il servizio è anche parte integrante delle attività multidisciplinari previste dagli standard dell’assistenza sanitaria territoriale di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.
Elenchi provinciali e requisiti per l’iscrizione
Presso ciascuna ASP è istituito l’elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie. Possono esservi iscritti i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale in psicologia;
- iscrizione all’Albo degli psicologi;
- assenza di rapporti di lavoro dipendente con strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale e con la pubblica amministrazione in genere;
- specifiche competenze e titoli individuati dal decreto regionale attuativo previsto dalla legge.
Atti attuativi e disciplina operativa
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell’Assessore regionale per la salute, sentito il parere della Commissione competente dell’ARS, deve disciplinare:
- la formazione degli elenchi provinciali;
- la gestione degli incarichi convenzionali;
- le specifiche competenze e i titoli richiesti agli psicologi delle cure primarie;
- i criteri di valutazione di tali competenze e titoli, in conformità agli accordi collettivi nazionali.
Rapporti con enti locali e sedi di svolgimento
Le attività dei Servizi di psicologia delle cure primarie sono svolte in collaborazione con i Comuni, singoli o associati, e con gli ambiti territoriali competenti per il sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. Se previsto da apposito accordo tra ASP ed enti locali, lo psicologo può operare anche in locali messi a disposizione dall’ente locale, soluzione che può essere adottata anche in relazione alle caratteristiche di specifiche aree del territorio regionale.
Ticket e disciplina economica delle prestazioni
La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente. L’esigibilità e l’importo del ticket sono demandati alla Giunta regionale. La legge non indica ulteriori esenzioni o tariffe, rimettendo tale disciplina all’atto di indirizzo regionale.
Monitoraggio e relazione annuale all’ARS
È prevista una clausola valutativa: entro il 30 novembre di ogni anno, l’Assessore regionale per la salute deve trasmettere alla Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sul funzionamento dei servizi. La relazione deve contenere almeno:
- distribuzione territoriale dei servizi attivati in ciascuna ASP e numero di psicologi impiegati;
- numero di richieste di consulenza e di utenti presi in carico, distinti per età;
- modalità organizzative, con particolare riferimento al raccordo con medicina generale e pediatria di libera scelta;
- criticità applicative e possibili azioni correttive.
La Commissione utilizza tali elementi anche per valutare l’implementazione del servizio nel territorio regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in euro 7.334.496,00 e trovano copertura, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.
Decorrenza ed efficacia territoriale
La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è applicabile esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana. Non risultano termini di cessazione dell’efficacia; l’impianto è strutturale e non limitato a un esercizio finanziario, salvo la decorrenza della copertura dal 2024 e gli atti attuativi previsti entro 180 giorni.
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