DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1970, n. 86
Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso il Banco di Sardegna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva lo statuto della sezione autonoma del Banco di Sardegna destinata a finanziare opere pubbliche e impianti di pubblica utilità. La sezione opera con patrimonio e bilancio separati, ha durata illimitata e disciplina mutui, emissione di obbligazioni, organi, personale, bilancio e liquidazione secondo la legge n. 238/1958 e lo statuto del Banco. Non emergono termini temporali di applicazione, salvo l’esercizio al 31 dicembre.
Statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna
Statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna
Il provvedimento approva lo statuto di una sezione autonoma istituita presso il Banco di Sardegna per finanziare opere pubbliche e impianti di pubblica utilità. La disciplina organizza struttura, operatività, patrimonio, organi, rappresentanza, bilancio e scioglimento della sezione, richiamando la legge 11 marzo 1958, n. 238 e lo statuto del Banco.
Costituzione, autonomia patrimoniale e vigilanza
La sezione autonoma è istituita presso il Banco di Sardegna con patrimonio proprio e con gestione contabile e bilancio separati rispetto a quelli dell’istituto. La sezione ha durata illimitata ed è soggetta a vigilanza secondo le norme stabilite nello statuto del Banco.
Ambito territoriale e operazioni finanziabili
La competenza territoriale della sezione coincide con quella della sezione autonoma di credito fondiario del Banco. La sua attività consiste nell’erogazione di mutui, nel territorio di competenza, a favore di:
- enti pubblici;
- loro consorzi;
- aziende autonome;
- società costituite dagli stessi enti pubblici;
- imprese di nazionalità italiana concessionarie di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
La sezione può inoltre compiere, a favore dei medesimi soggetti, operazioni che le siano affidate da speciali disposizioni derivanti da leggi dello Stato, da leggi della Regione autonoma della Sardegna o da disposizioni dell’organo di vigilanza. Per quanto non incompatibile con lo statuto, alle operazioni della sezione si applicano le disposizioni sui mutui fondiari, comprese quelle sul regime tributario.
Condizioni dei mutui e garanzie
I mutui possono essere concessi in contanti oppure in obbligazioni. Le condizioni, modalità, limiti e garanzie sono quelli previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238 e dalle altre leggi dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.
Emissione di obbligazioni
L’emissione delle obbligazioni della sezione è disciplinata dall’art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto non previsto, dalle vigenti norme sul credito fondiario. L’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non può superare il limite stabilito dalla legge. È inoltre prevista la possibilità di emettere, in serie speciali, obbligazioni in valuta estera tramite collocamento in paesi esteri, nel rispetto della normativa valutaria vigente al momento dell’emissione.
Patrimonio e fondo di dotazione
Il patrimonio della sezione è composto dal fondo di dotazione e dalle riserve. Il fondo iniziale di dotazione è fissato in lire 300.000.000, conferite dal Banco di Sardegna. Le riserve si formano mediante accantonamento di quote di utili in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
Organi, amministrazione e personale
La sezione opera tramite gli stessi organi di amministrazione e gestione del Banco di Sardegna, secondo lo statuto del Banco e le disposizioni speciali dello statuto della sezione. Il collegio sindacale del Banco svolge anche le funzioni di collegio sindacale della sezione, mentre il direttore generale del Banco svolge le funzioni di direttore della sezione.
L’organizzazione si fonda sull’apparato centrale e periferico del Banco; il personale addetto fa parte degli organici del Banco e si applicano le relative disposizioni. Per le operazioni, la sezione può anche avvalersi di collaboratori esterni.
Competenze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo
Il consiglio di amministrazione approva l’ordinamento e le norme regolamentari della sezione, delibera sulle modifiche statutarie, sul bilancio e sul riparto degli utili, determina la quota delle spese del personale e delle spese generali imputabili alla sezione e fissa i limiti di competenza del comitato esecutivo e del direttore per le operazioni di mutuo.
Il comitato esecutivo nomina, su proposta del direttore, il preposto al servizio della sezione; delibera sulla creazione, emissione e prezzo di collocamento delle obbligazioni; designa i dirigenti dell’organizzazione centrale abilitati a firmare singolarmente contratti di mutuo e atti connessi.
Rappresentanza e facoltà di firma
La rappresentanza generale della sezione spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al vicepresidente. La facoltà di firma per gli atti relativi all’attività ordinaria e straordinaria spetta singolarmente al presidente del consiglio di amministrazione o al direttore, nonché ai loro sostituti.
La firma dei contratti di mutuo e degli atti connessi spetta anche, singolarmente, al preposto al servizio della sezione e ai dirigenti centrali designati dal comitato esecutivo. Il preposto, o chi lo sostituisce, può inoltre firmare singolarmente gli atti, scritti e la corrispondenza non comportanti impegni per la sezione. Per quanto non previsto, si applicano le regole sulla firma contenute nello statuto del Banco.
Bilancio, esercizio e destinazione degli utili
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per bilancio e conto economico si applicano le norme dello statuto del Banco; i documenti sono approvati unitamente a quelli del Banco.
Gli utili netti di ciascun esercizio sono destinati come segue:
- almeno il 20% alla riserva ordinaria;
- fino al 6% dell’importo del fondo di dotazione al Banco di Sardegna;
- l’eventuale residuo alla riserva straordinaria e a fondi di riserva speciali.
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento e liquidazione della sezione, l’importo del fondo di dotazione viene restituito al Banco. L’eventuale incremento patrimoniale risultante dalla chiusura della liquidazione è devoluto ad aumento della riserva ordinaria del Banco.
Norme residuali
Per quanto non espressamente disciplinato dallo statuto, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti e lo statuto del Banco di Sardegna, in quanto compatibili.
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