Messaggio numero 25277 del 9-8-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, per effetto dell’art. 42, comma 5, del d.l. n. 269/2003 convertito nella l. n. 326/2003, non devono essere recuperate le somme indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003 da titolari di prestazioni di invalidità civile prive dei requisiti reddituali. Restano invece recuperabili le mensilità erogate dal 2 ottobre 2003 in poi, secondo le modalità tecniche fissate dalla determinazione interdirigenziale del 27 febbraio 2004, con riferimento ai redditi IRPEF dell’anno precedente.
Non ripetibilità degli indebiti su prestazioni di invalidità civile percepite prima del 2 ottobre 2003 per superamento dei limiti reddituali
Applicazione dell’art. 42, comma 5, d.l. n. 269/2003 sulle prestazioni di invalidità civile
Il documento disciplina gli effetti della sanatoria prevista dall’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di prestazioni di invalidità civile collegate a requisiti reddituali. L’oggetto principale è la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti di reddito.
Ambito di applicazione della non ripetibilità
La sanatoria opera solo per le situazioni debitorie derivanti dal superamento dei requisiti reddituali previsti dalla legge per prestazioni pensionistiche di invalidità civile il cui diritto è subordinato al reddito. In base al messaggio, le Sedi non devono procedere:
- al recupero di indebiti relativi a periodi antecedenti il 2 ottobre 2003 emersi a seguito delle verifiche sui redditi comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli anni dal 1996 al 2000;
- al recupero di indebiti già notificati e/o già posti in fase di recupero prima di tale verifica, sia se derivanti da accertamento d’ufficio sia se fondati su dichiarazioni degli interessati;
- al recupero di indebiti non ancora notificati, se riferiti a somme incassate prima del 2 ottobre 2003 e risultate non dovute per superamento dei limiti reddituali.
Recuperi consentiti e decorrenza
Le Sedi devono invece procedere al recupero delle mensilità di pensione erogate dal 2 ottobre 2003 in avanti. Per tale periodo, le verifiche reddituali e la gestione degli eventuali indebiti devono essere effettuate secondo le modalità previste dalla determinazione interdirigenziale del 27 febbraio 2004, adottata in attuazione dell’art. 42, comma 5.
Criterio reddituale da utilizzare
Il documento precisa che i redditi rilevanti ai fini delle provvidenze per invalidità civile sono quelli assoggettabili a IRPEF prodotti nell’anno precedente a quello di corresponsione della prestazione. Di conseguenza, il primo reddito da considerare per la sospensione e l’eventuale revoca delle prestazioni è quello dichiarato per l’anno 2002.
Contenuto dell’art. 42, comma 5, e disposizioni collegate
Nel testo allegato dell’articolo 42, comma 5, è ribadito che l’INPS, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate devono stabilire, con determinazione interdirigenziale e entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le modalità tecniche per:
- effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1;
- sospendere i pagamenti non dovuti;
- recuperare gli indebiti.
Lo stesso comma prevede espressamente che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite prima della data di entrata in vigore del decreto da soggetti privi dei requisiti reddituali.
Determinazione interdirigenziale del 27 febbraio 2004: modalità operative
L’allegato 2 riporta la determinazione congiunta tra Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, INPS e Agenzia delle entrate, che definisce la procedura telematica di controllo dei requisiti reddituali dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile.
La procedura prevede lo scambio di dati reddituali tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Casellario Centrale dei Pensionati presso l’INPS, con una sequenza temporale scandita come segue:
- entro il 30 aprile di ogni anno, l’INPS trasmette alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro le partite di pensione oggetto di verifica, dopo una verifica preventiva degli elementi reddituali in suo possesso che comportino l’immediata sospensione dei pagamenti risultati indebiti;
- entro il 31 maggio, la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro richiede all’Agenzia delle entrate i redditi riferiti ai nominativi in verifica;
- entro il 31 agosto dello stesso anno, l’Agenzia delle entrate trasmette i dati richiesti;
- entro 50 giorni dal ricevimento, la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro compara i dati ed elimina le partite per le quali risulta l’indebita percezione, anche se riferita necessariamente al secondo anno solare precedente;
- una volta definitivamente riscontrato il superamento dei limiti di reddito in ragione dell’anno precedente a quello di sospensione, la Direzione centrale invia all’INPS, entro il 20 ottobre, i dati rilevati per la sospensione cautelativa delle prestazioni non dovute;
- entro il 31 dicembre, per le segnalazioni pervenute entro il 20 ottobre, l’INPS sospende i pagamenti delle pensioni segnalate e trasmette copia dell’elenco alla Direzione centrale e agli ordinatori primari della spesa;
- l’INPS comunica agli interessati la sospensione del pagamento con indicazione delle motivazioni contenute nella segnalazione ricevuta;
- la Direzione centrale, con procedura analoga, effettua la verifica definitiva e invia i dati relativi alle sospensioni già effettuate sia all’INPS sia agli ordinatori primari della spesa.
Rilevanza pratica per gli uffici INPS
Il messaggio fornisce istruzioni operative alle strutture territoriali affinché distinguano tra:
- indebiti anteriori al 2 ottobre 2003, non recuperabili per effetto della sanatoria;
- indebiti successivi a tale data, per i quali il recupero resta dovuto;
- verifiche reddituali da eseguire secondo la procedura telematica definita nel 2004.
In termini applicativi, il documento chiarisce che la gestione degli indebiti relativi all’invalidità civile deve essere allineata alla nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 269/2003, con effetti di tutela per le somme già percepite prima dell’entrata in vigore della norma e con prosecuzione dei controlli e dei recuperi per il periodo successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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