L.R. Sicilia 32/2026
Norme per il riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana definisce i requisiti per il riconoscimento dei cimiteri monumentali e storici, individua alcune categorie riconosciute automaticamente e promuove iniziative di valorizzazione, accessibilità, ricerca e turismo culturale. Prevede bandi di contributo e una guida regionale; le autorizzazioni di spesa indicate sono limitate all’esercizio finanziario 2026.
Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia
Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia
La legge promuove in Sicilia la tutela, la conoscenza e la fruizione dei cimiteri monumentali e storici, riconosciuti come patrimoni culturali e luoghi di memoria collettiva. La disciplina affianca al riconoscimento iniziative di valorizzazione e contributi regionali, con stanziamenti espressamente autorizzati per il solo esercizio finanziario 2026.
Ambito e requisiti per il riconoscimento
Sono qualificabili come cimiteri monumentali e storici i luoghi di sepoltura di rilevanza monumentale e storica secondo i principi della Convenzione UNESCO del 1972, nonché i luoghi rientranti nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per ottenere il riconoscimento, i luoghi devono possedere:
- un impianto cimiteriale e edifici o monumenti di rilevanza storico-artistica e di valore storico-culturale quale luogo della memoria collettiva, attestati da una relazione storico-artistica redatta da un docente universitario di discipline storiche, storico-artistiche o architettoniche;
- lo svolgimento di attività rivolte alla conoscenza del luogo;
- l’apertura al pubblico per almeno 150 giorni all’anno, anche non continuativi, nei comuni con più di 15.000 abitanti, oppure per almeno 75 giorni all’anno nei comuni fino a 15.000 abitanti.
Sono riconosciuti dalla data di entrata in vigore della legge i cimiteri di guerra realizzati dopo la Seconda guerra mondiale per onorare i caduti e i cimiteri pubblici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 o degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Per gli altri riconoscimenti, l’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana deve disciplinare con decreto, previo parere della competente Commissione parlamentare, il procedimento, le domande e i criteri di valutazione.
Valorizzazione, collaborazione e monitoraggio
I gestori dei siti riconosciuti possono cooperare sul territorio regionale per individuare e divulgare iniziative e itinerari culturali, anche digitali, proporre l’inserimento di percorsi nella Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria (LIM) e promuovere studi e ricerche su temi culturali, storici, artistici, sociali e naturalistici connessi ai cimiteri. I percorsi possono svilupparsi per ambiti territoriali e collegarsi a circuiti di promozione e valorizzazione.
La Regione monitora i siti, assicurando qualità scientifica e funzionalità operativa in raccordo con le esigenze degli enti locali e regionali. L’Assessorato pubblica sul proprio sito istituzionale una Guida ai cimiteri monumentali e storici della Sicilia, predisposta con il supporto degli enti gestori, per valorizzare paesaggi e itinerari culturali, interpretativi, narrativi e turistici. La Regione favorisce inoltre la collaborazione con i Ministeri della Difesa e degli Affari esteri e con le rappresentanze diplomatiche straniere per includere nella sezione dedicata della guida i cimiteri di guerra e militari.
Sono promosse iniziative di conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione accessibile alle persone con disabilità, nel rispetto delle caratteristiche storico-artistiche e monumentali. Anche insieme agli enti locali, la Regione favorisce progetti privati per conservare e valorizzare monumenti funebri.
Contributi e interventi finanziabili
L’Assessore regionale approva con decreto, previo parere della competente Commissione parlamentare, i bandi per contributi destinati ai progetti dei soggetti titolari e dei gestori di strutture riconosciute. La programmazione definisce obiettivi, tipologie d’intervento, criteri e indicatori di verifica e contributi concedibili. Un ulteriore decreto disciplina modalità di domanda, requisiti di ammissione, valutazione, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca. È prevista priorità per i progetti presentati dagli enti locali titolari o gestori dei cimiteri situati nel proprio territorio.
I contributi possono finanziare:
- salvaguardia, catalogazione, studio, conservazione preventiva e restauro dei beni vincolati;
- fruizione pubblica, comunicazione, mostre, programmi culturali ed educazione al patrimonio;
- progetti digitali e multimediali;
- superamento delle barriere architettoniche e miglioramento dell’accessibilità, nel rispetto della normativa statale e delle regole di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- itinerari connessi ai paesaggi culturali e promozione del turismo culturale, con particolare attenzione allo smart tourism e al turismo dolce e sostenibile;
- reti tra cimiteri monumentali e storici regionali ed europei, con particolare riferimento ai siti collegati alla rete ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe).
Relazione sull’attuazione
Con cadenza triennale l’Assessore presenta alla competente Commissione parlamentare una relazione sullo stato di attuazione. La relazione riporta l’elenco dei siti riconosciuti, anche ope legis, gli interventi di valorizzazione, tipologia ed entità dei contributi e i beneficiari, le criticità e le situazioni che possono compromettere l’attuazione, nonché lo stato di accessibilità e gli interventi per eliminare le barriere architettoniche.
Copertura finanziaria e limiti temporali
Per i contributi previsti dall’articolo 4 è autorizzata una spesa massima di 100.000 euro per l’esercizio finanziario 2026. Per i servizi grafici necessari alla Guida regionale è autorizzata una spesa di 5.000 euro per il medesimo esercizio. La copertura complessiva, pari a 105.000 euro nel 2026, deriva dalla riduzione di pari importo dell’autorizzazione prevista dall’articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, Tabella A, Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.
Le attività regionali di monitoraggio e le ulteriori iniziative di collaborazione, accessibilità e sostegno ai progetti privati sono svolte senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse già disponibili. Per la spesa dei contributi possono essere effettuate variazioni tra capitoli, anche istituendone di nuovi, senza superare l’importo complessivamente autorizzato.
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