L.R. Toscana 53/2000
Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Toscana vieta coltivazione e produzione di specie contenenti OGM, impone l’etichettatura dei prodotti alimentari OGM venduti nel territorio regionale e vieta la somministrazione di tali prodotti nella ristorazione collettiva scolastica, sanitaria e negli uffici pubblici indicati. Prevede informazione, controlli, restituzione di contributi e sanzioni. Non risulta limitata a un periodo specifico, ma è da considerarsi oggi in larga parte superata dalla normativa sovraordinata e comunque di fatto obsoleta.
Disciplina regionale toscana sugli OGM: divieti, etichettatura, somministrazione e controlli
Disciplina regionale toscana in materia di OGM
La legge disciplina, per il territorio della Regione Toscana, misure di tutela della salute e dell’ambiente rispetto alla coltivazione, produzione, commercializzazione e somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.). Il testo mira anche alla salvaguardia delle risorse genetiche autoctone e si inserisce in un quadro di prevenzione dei possibili rischi derivanti dall’uso di OGM.
Finalità e ambito di intervento
La Regione dichiara di perseguire la tutela della salute, considerata diritto fondamentale della persona, attraverso azioni di prevenzione dei possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi a coltivazione, produzione e consumo di prodotti contenenti OGM. La disciplina opera esclusivamente in ambito regionale toscano.
Divieto di coltivazione e produzione
Per le finalità indicate e per mantenere e preservare la presenza dei geni naturali, la Regione vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengono OGM. Il divieto si collega anche alla tutela delle risorse genetiche autoctone.
Etichettatura dei prodotti commercializzati
I prodotti alimentari commercializzati nel territorio regionale, se contenenti OGM o prodotti derivati, devono riportare un’apposita etichetta su ogni singolo prodotto. L’obbligo è previsto in attuazione delle norme comunitarie richiamate nel testo. I gestori degli esercizi commerciali operanti in Toscana devono verificare che i prodotti posti in vendita siano muniti della prescritta etichettatura.
Divieto di somministrazione nella ristorazione collettiva e negli uffici pubblici
In attesa di protocolli e normative comunitarie idonei alla valutazione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM nelle attività di ristorazione collettiva:
- scolastica e prescolastica;
- degli ospedali e dei luoghi di cura della Regione;
- degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni.
I soggetti gestori di tali attività devono verificare, mediante richiesta di apposita dichiarazione del fornitore, l’assenza di OGM nei prodotti somministrati.
Informazione ed educazione
La Giunta regionale è chiamata a organizzare e realizzare, nell’ambito dei programmi di educazione alimentare e divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione rivolte in particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari. Le campagne devono riguardare i possibili rischi derivanti dall’introduzione di prodotti contenenti OGM nell’alimentazione e nell’ambiente.
Controlli
Il controllo sul rispetto del divieto di coltivazione e produzione è affidato alla competente struttura della Giunta regionale. Il testo prevede che la Giunta emanasse un apposito regolamento per disciplinare le modalità di controllo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Conseguenze economiche e sanzioni
Le imprese agricole che utilizzano OGM devono restituire, entro sei mesi dalla comunicazione dei risultati del controllo, i contributi finanziari ottenuti dalla Regione negli ultimi cinque anni, maggiorati degli interessi legali. La restituzione riguarda contributi di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.
Gli esercizi commerciali che commercializzano prodotti contenenti OGM senza l’apposita etichetta sono soggetti alla chiusura dell’esercizio fino a un massimo di quindici giorni.
Clausole contrattuali per le mense
Nei contratti di appalto per la ristorazione nelle mense scolastiche, degli istituti ospedalieri e degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni devono essere previste clausole che dispongano la risoluzione del contratto in caso di accertata violazione del divieto di somministrazione previsto dalla legge.
Valutazione di attualità
L’atto appare oggi di scarsa utilità pratica, sia per l’evoluzione della disciplina sovraordinata in materia di OGM sia perché alcune previsioni presuppongono un contesto regolatorio e applicativo ormai risalente. Per tali ragioni è da considerarsi sostanzialmente obsoleto.
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