L.R. Toscana 23/2004
Contributi finanziari per interventi di controllo dei culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce per la Regione Toscana contributi, previsti per un triennio, a favore di enti locali e soggetti pubblici collegati per interventi di controllo di zanzare e altri artropodi ematofagi. Disciplina progetti ammissibili, domanda, criteri di priorità, modalità di erogazione, obblighi di rendicontazione, revoca e dotazione finanziaria; per il 2004 prevede termini e regole transitorie specifiche, con contributo fino all’80% del costo.
Contributi regionali toscani per il controllo di zanzare e altri artropodi ematofagi
Contributi regionali per il controllo dei culicidi e altri artropodi ematofagi
La legge della Regione Toscana istituisce un programma di contributi finanziari per sostenere interventi di controllo di zanzare e altri artropodi ematofagi di rilevanza sanitaria. La disciplina è pensata per un triennio e mira alla tutela della salute pubblica e al miglioramento della qualità della vita nelle aree del territorio regionale interessate dalle infestazioni.
Ambito di applicazione e beneficiari
Possono ottenere il contributo:
- comuni, singoli o associati;
- consorzi di bonifica;
- comunità montane;
- province;
- società ed enti il cui capitale o fondo di dotazione sia detenuto in maggioranza dai soggetti pubblici sopra indicati.
La misura opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Interventi e progetti ammissibili
Sono finanziabili i progetti relativi al controllo di larve e/o adulti di zanzare e di altri artropodi infestanti. I soggetti beneficiari possono avvalersi della consulenza della struttura regionale di prevenzione collettiva di zoologia ambientale dell’Azienda USL n. 9 di Grosseto per la predisposizione dei progetti e per l’attività di controllo.
Nell’ambito di un progetto mirato possono essere finanziati anche interventi accessori, quali:
- mappatura delle aree di intervento, reti di rilevamento e archivio dati;
- sperimentazione di nuove tecniche di controllo non nocive per l’uomo e per l’ambiente;
- formazione del personale sulle tecniche di sorveglianza territoriale e sulle metodiche di controllo, incluse quelle biologiche o naturali;
- informazione e divulgazione verso la popolazione.
Il contributo per tali interventi non può superare il 50% del costo dell’intero progetto; per l’anno 2004 il limite è elevato all’80%.
Presentazione delle domande e pareri sanitari
Le domande sono presentate alla Giunta regionale entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello di intervento. Devono essere corredate da:
- relazione descrittiva dell’iniziativa, con progetto complessivo e fasi di intervento;
- elenco delle aree comunali interessate;
- preventivo di spesa per tipologia di intervento;
- indicazione dei formulati da utilizzare;
- parere sanitario del dipartimento di prevenzione/igiene e sanità pubblica della ASL competente.
Il parere sanitario è rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e può contenere prescrizioni vincolanti per il richiedente.
Criteri di selezione e concessione
Ogni anno, entro il 31 gennaio, la Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di selezione e l’entità complessiva dei contributi. La concessione avviene nei limiti finanziari previsti dalla legge.
Hanno priorità i progetti che:
- privilegiano metodi biologici o naturali per il controllo degli stadi larvali/preimaginali;
- coinvolgono più comuni tramite associazioni, consorzi, comunità montane o società/enti controllati in maggioranza da tali comuni;
- riguardano territori comunali con specificità ambientali o colturali.
I parametri di priorità possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta. L’istruttoria è svolta dalla Direzione generale competente in materia di diritto alla salute e politiche di solidarietà.
Erogazione del contributo e controlli sull’esecuzione
Per gli interventi di controllo antilarvale e/o adulticida il contributo è erogato:
- al 70% alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;
- al restante 30% a intervento concluso, dopo presentazione della contabilità finale e dichiarazione di conformità al progetto autorizzato.
Per mappature, reti di rilevamento, archivi dati, sperimentazione e divulgazione l’erogazione è:
- 50% all’avvio del progetto;
- 50% a ultimazione, con certificazione del beneficiario e dichiarazione di rispetto del progetto.
Se il progetto comprende entrambe le tipologie, si applica la modalità prevista per gli interventi di controllo. I beneficiari devono tenere registri su tempi, località, modalità di esecuzione e formulati impiegati, per consentire la vigilanza delle ASL. Se la spesa effettiva è inferiore a quella preventivata, il contributo è ridotto proporzionalmente.
Obblighi informativi e monitoraggio regionale
Entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, gli enti beneficiari devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione tecnica e finanziaria. Devono inoltre fornire dati e informazioni richiesti dalla Regione nell’ambito di specifici piani di sorveglianza.
La Giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale sull’entità finanziaria dei progetti e sulla loro effettiva attuazione.
Revoca del contributo e conseguenze
Il contributo è revocato con provvedimento motivato della Giunta regionale se:
- le iniziative non iniziano entro 6 mesi dalla data di esecutività dell’atto di concessione;
- non sono ultimate nei termini stabiliti o nelle eventuali proroghe;
- sono realizzate solo in parte o in modo sostanzialmente difforme;
- non sono rispettate le norme vigenti in materia sanitaria e ambientale;
- emergono gravi irregolarità contabili;
- non sono rispettati gli obblighi informativi dell’articolato.
La revoca è comunque disposta entro 60 giorni dall’esecuzione delle iniziative se il beneficiario non trasmette gli atti necessari alla liquidazione definitiva. Il contributo revocato va restituito entro 90 giorni dalla notifica; in caso di mancata restituzione è previsto il recupero coattivo e l’esclusione per 3 anni da ogni contribuzione regionale.
Attività di formazione e supporto tecnico
La Direzione generale competente promuove corsi di formazione per il personale sanitario e tecnico delle ASL che esamina i progetti e svolge le verifiche sugli interventi di controllo.
Disposizioni finanziarie
Per l’esercizio 2004 gli oneri, quantificati in euro 309.870,938, sono coperti con risorse iscritte alla UPB 264 “Servizi di prevenzione-spese correnti” del bilancio di previsione 2004. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
Regime transitorio per il 2004
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale definisce le modalità di selezione e l’entità complessiva dei contributi per l’anno 2004. Le domande per il 2004 devono essere presentate entro 60 giorni dall’approvazione di tale deliberazione.
Possono accedere ai contributi anche i progetti già in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché finalizzati agli interventi di controllo di larve e/o adulti di zanzare e altri artropodi infestanti e riferiti ai soggetti beneficiari previsti dalla legge.
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