LEGGE 23 agosto 1993, n. 352
Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge quadro che assegna alle regioni la competenza a disciplinare raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei; prevede limiti quantitativi (max 3 kg/giorno), divieti di pratiche dannose (rastrelli, contenitori di plastica, distruzione dei carpofori), aree interdette (riserve, parchi, proprietà private), possibilità di deroghe per residenti in zone montane e autorizzazioni per raccolte a fini economici o scientifici; introduce controlli micologici locali e sanzioni amministrative. Alcune disposizioni esecutive e commerciali sono state successivamente oggetto di regolamentazione (D.P.R. 14.7.1995, n.376) e taluni riferimenti formali (es. importi in lire) sono obsoleti.
Disciplina raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei
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