Provvedimento del 30/01/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello e le istruzioni per chiedere l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186/2014, disciplina chi deve usarlo, come presentarlo telematicamente, i termini, la documentazione a corredo e le modalità di pagamento.
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate approva il modello da utilizzare per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale. Il documento disciplina anche modalità di presentazione, termini, documentazione integrativa e versamenti dovuti.
Modello approvato e sua composizione
È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello denominato Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, previsto dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Il modello è composto da:
- frontespizio con informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente;
- quadri relativi ai soggetti collegati;
- quadri per indicare i dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e delle attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero;
- quadri relativi ai maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali.
Soggetti che devono utilizzare il modello
Il modello deve essere utilizzato:
- dall’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, se intende avvalersi della procedura di emersione internazionale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 186/2014;
- dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, oppure da chi vi sia obbligato ma vi abbia adempiuto correttamente, se intende avvalersi della procedura di emersione nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, della medesima legge.
Per la procedura internazionale, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non superi 2 milioni di euro possono, in alternativa alla determinazione analitica dei rendimenti, applicare il metodo forfetario previsto dall’art. 5-quinquies, comma 8, del d.l. n. 167/1990.
Reperibilità e caratteristiche del modello
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Può anche essere prelevato da altri siti internet, a condizione che:
- sia conforme, per struttura e sequenza, al modello approvato;
- rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato;
- indichi gli estremi del provvedimento.
È consentita la riproduzione del modello con stampa monocromatica in nero, mediante stampanti laser o altri dispositivi che garantiscano chiarezza e intelligibilità nel tempo, purché sia rispettata la conformità grafica e la sequenza dei dati.
Modalità di presentazione telematica
La richiesta di accesso deve essere presentata esclusivamente in via telematica:
- direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, secondo i requisiti previsti per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del medesimo d.P.R.
La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Ai soggetti incaricati della trasmissione è imposto di consegnare al contribuente:
- un esemplare cartaceo del modello compilato;
- copia dell’attestazione dell’avvenuta ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il modello, sottoscritto dal soggetto incaricato e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
È inoltre ammessa l’integrazione dell’istanza entro 30 giorni dalla presentazione, mediante barratura della casella Istanza integrativa, con efficacia della domanda originaria. L’integrazione è consentita fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione previsto al punto 7.4.
Termine di presentazione
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2015.
L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.
Ricevuta, scarti e riemissione
L’Agenzia delle entrate attesta la trasmissione mediante una ricevuta contenuta in un file, munito:
- del codice di autenticazione per Entratel;
- oppure del codice di riscontro per Fisconline.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file.
La richiesta si considera non trasmessa e la ricevuta non viene rilasciata se il file è scartato per:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
- codice duplicato a fronte di invio ripetuto dello stesso file;
- file non elaborabile perché non verificato con il software previsto;
- mancata selezione della casella Istanza integrativa quando esiste già una richiesta valida per il medesimo codice fiscale;
- selezione della casella Istanza integrativa quando non esiste una richiesta valida;
- mancato riconoscimento dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica.
Le cause di scarto sono comunicate telematicamente al trasmittente, che deve riproporre correttamente l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione.
Nella ricevuta sono inoltre indicati gli indirizzi PEC delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano cui inviare la documentazione e la relazione di accompagnamento.
Documentazione a corredo e relazione di accompagnamento
La richiesta di accesso deve essere corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità dell’allegato n. 3, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d’imposta oggetto della procedura:
- l’ammontare degli investimenti e delle attività finanziarie costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- la determinazione dei redditi che hanno consentito la costituzione o l’acquisto, nonché dei redditi derivanti dalla dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, contributi previdenziali, Iva e ritenute, anche se non connessi con attività estere.
La relazione deve contenere adeguate informazioni sui soggetti collegati alle attività estere oggetto della procedura. Contestualmente va trasmessa tutta la documentazione a supporto, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero e alla determinazione dei maggiori imponibili.
L’allegato n. 4 fornisce uno schema per la redazione della relazione e la predisposizione della documentazione.
Modalità e termini di trasmissione della documentazione
La documentazione e la relazione di accompagnamento devono essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella indicata nella ricevuta di cui al punto 6.1, secondo le modalità dell’allegato n. 3.
In alternativa, le caselle PEC possono essere individuate nell’elenco di cui all’allegato n. 3 sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’interessato, determinato ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’anno d’imposta più recente indicato nell’istanza.
La trasmissione della documentazione deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della prima o unica istanza e comunque non oltre il 30 settembre 2015. Solo per le istanze presentate dal 26 settembre 2015, la documentazione può essere inviata nei cinque giorni successivi, per i tempi tecnici necessari al rilascio della ricevuta.
Modalità di pagamento
Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato con le modalità previste dagli articoli 17 e 19 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Finalità e motivazioni del provvedimento
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 186/2014, che ha introdotto la procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale.
La procedura consente ai soggetti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale commesse fino al 30 settembre 2014.
Possono aderire anche:
- i contribuenti non soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale;
- oppure i contribuenti obbligati che abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e dichiarazione dei sostituti d’imposta.
La procedura comporta il pagamento integrale delle imposte evase, delle sanzioni collegate e delle sanzioni per eventuali violazioni del monitoraggio fiscale, secondo le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria.
È subordinata a:
- presentazione spontanea, consapevole e autonoma dell’istanza di accesso;
- completezza di tutti i fatti e documenti relativi a tutti i periodi d’imposta accertabili, sia per il monitoraggio fiscale sia per gli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, Iva e sostituti d’imposta;
- veridicità e tempestività della documentazione e delle dichiarazioni rese.
Allegati del provvedimento
Il provvedimento è composto da quattro allegati:
- modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
- istruzioni per la compilazione del modello;
- specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite PEC, con elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti;
- format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione.
Riferimenti normativi richiamati
Tra le norme richiamate figurano, in particolare:
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sull’Iva;
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli accertamenti delle imposte sui redditi;
- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;
- d.l. 28 giugno 1990, n. 167, sul monitoraggio fiscale;
- d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sulle semplificazioni degli adempimenti;
- d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sull’Irap;
- d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, sull’accertamento con adesione;
- d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, sulle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;
- d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sulle sanzioni amministrative tributarie;
- d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sull’addizionale comunale Irpef;
- d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sui reati tributari;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, privacy;
- d.l. 31 maggio 2010, n. 78;
- legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Pubblicazione
Il provvedimento indica che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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