LEGGE 5 gennaio 1994, n. 24
Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeStabilisce che i concorsi per i ruoli direttivi delle scuole siano indetti ogni tre anni e che le graduatorie abbiano validità triennale; prevede che la valutazione dei titoli sia effettuata solo per i candidati che superano prova scritta e orale; consente lo svolgimento regionale/interregionale della prova scritta; ammessa la partecipazione degli insegnanti della scuola materna ai concorsi per la scuola elementare; contiene disposizioni transitorie sui concorsi del 1990; parte della norma è stata dichiarata incostituzionale nel 1996.
Concorsi e graduatorie per i ruoli direttivi delle scuole
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