DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 387
Riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge che dispone, in via sperimentale dal 15/8 al 31/12/1995, una riduzione del 10% dei pedaggi autostradali per i veicoli delle classi B, 3, 4 e 5 che effettuano autotrasporto di cose per conto terzi con ingresso dalle ore 22 e uscita entro le ore 6. Le riduzioni si applicano solo ai pedaggi a riscossione differita tramite fatturazione e sono praticate dalle concessionarie all'emissione delle fatture; le concessionarie devono aggiornare i sistemi informativi entro 30 giorni. I minori introiti sono rimborsati fino a lire 10.500 milioni per il 1995 dal Fondo centrale di garanzia; criteri di rimborso da decreto ministeriale.
Riduzione pedaggi autostradali notturni per autotrasporto merci (sperimentale 15/8–31/12/1995)
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