L.R. Toscana 64/2003
Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale toscana introduce misure di prevenzione e controllo contro le cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, recependo una linea guida sui DPI anticaduta e imponendo ai comuni l’adeguamento dei regolamenti edilizi entro 90 giorni. Prevede inoltre un progetto obiettivo triennale di controlli e informazione, finanziato con risorse 2004-2006. Le disposizioni hanno oggi rilievo principalmente storico e programmatico.
Prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili
Prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili
La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, misure di prevenzione e controllo dei rischi di infortunio derivanti da cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili. Accanto alle regole di sicurezza, prevede un intervento straordinario di vigilanza e una campagna informativa rivolta a imprese e maestranze.
Ambito e finalità
Il provvedimento è finalizzato a ridurre i rischi sul lavoro connessi alle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, richiamando il quadro della sicurezza dei cantieri di cui al d.lgs. n. 494/1996. La disciplina regionale si concentra sulla prevenzione, sull’uso di dispositivi anticaduta e sul controllo dell’osservanza delle misure di sicurezza.
Linea guida sui dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto
La legge approva la “Linea guida per l’individuazione e l’uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta”, elaborata dall’ISPESL e allegata all’atto.
In base alla linea guida, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono essere utilizzati, nei limiti e alle condizioni ivi indicate, quando dalla valutazione dei rischi risulta che il pericolo non possa essere evitato o sufficientemente ridotto:
- con misure tecniche di prevenzione;
- con mezzi di protezione collettiva;
- con misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
La Giunta regionale è incaricata di recepire e pubblicare eventuali modifiche e aggiornamenti della linea guida. Può inoltre integrare e specificare il contenuto tecnico della linea guida mediante apposite istruzioni tecniche emanate ai sensi della normativa regionale sul governo del territorio.
Regolamenti edilizi comunali
I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi alla legge regionale entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Si tratta di un obbligo di coordinamento normativo volto a recepire a livello locale le prescrizioni regionali in materia di prevenzione delle cadute dall’alto.
Programma straordinario di controllo e prevenzione
La Regione dispone azioni straordinarie di controllo e prevenzione contro le cadute dall’alto. A questo fine la Giunta regionale deve proporre al Consiglio regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, un progetto obiettivo di durata triennale.
Il progetto deve essere finalizzato a:
- svolgere un programma straordinario di controlli nei luoghi di lavoro;
- prevenire le cadute dall’alto;
- realizzare una campagna intensa di informazione rivolta alle imprese e alle maestranze.
Aspetti finanziari
Per il finanziamento del progetto obiettivo è stanziata, per l’anno 2004, la somma di euro 600.000 a carico della legge di bilancio 2004, nell’ambito del bilancio pluriennale 2003-2004. Per gli anni 2005 e 2006 la copertura degli oneri è demandata alle rispettive leggi di bilancio.
Profili di attualità della disciplina
L’atto contiene anche una disposizione di modifica della legge regionale n. 52/1999, ma tale articolo risulta omissis nel testo fornito e la legge richiamata è indicata come abrogata. Le previsioni finanziarie sono riferite agli esercizi 2004-2006 e il progetto obiettivo ha durata triennale; pertanto la disciplina ha oggi prevalentemente valore storico-programmatico e non appare attualmente operativa nei suoi profili temporali specifici.
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