DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220
Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIntroduce l'art. 423-bis nel codice penale (incendio boschivo): reclusione da 4 a 10 anni per chi cagiona incendi su boschi, selve, foreste o vivai forestali; se colpa, 1-5 anni. Previste aggravazioni se deriva pericolo per edifici o danno ad aree protette; pena aumentata della metà per danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Modifica altresì articoli correlati (424, 425, 449). Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; norma permanente senza limiti temporali espliciti.
Introduzione del reato di incendio boschivo nel codice penale
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