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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220

Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi.

Normativa italiana000G0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Introduce l'art. 423-bis nel codice penale (incendio boschivo): reclusione da 4 a 10 anni per chi cagiona incendi su boschi, selve, foreste o vivai forestali; se colpa, 1-5 anni. Previste aggravazioni se deriva pericolo per edifici o danno ad aree protette; pena aumentata della metà per danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Modifica altresì articoli correlati (424, 425, 449). Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; norma permanente senza limiti temporali espliciti.

Introduzione del reato di incendio boschivo nel codice penale

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